In data 21.09 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.127/2021 che prevede l’obbligo del Green Pass per lavoratori privati.
Cosa dice il nuovo decreto sul Green Pass per lavoratori privati?
L’art. 3 prevede che “dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021 […] è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 [..]”.
Chi riguarda l’obbligo?
Tutti i lavoratori indipendentemente dall’inquadramento contrattuale, per cui dipendenti ma anche collaboratori autonomi, collaboratori occasionali, consulenti, tirocinanti e persino volontari, anche sulla base di contratti esterni.
Sono esclusi solo i soggetti “esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica”.
Chi deve controllare?
I datori di lavoro. Questi ultimi devono individuare i soggetti incaricati dell’accertamento.
Cosa succede ai lavoratori privi di Green Pass?
I lavoratori privi di Green Pass sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
SOLO “per le imprese con meno di 15 dipendenti è prevista la possibilità, per il datore di lavoro, dopo il 5 giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il predetto termine del 31 Dicembre 2021”.
Per il momento è tutto. Restiamo, comunque, aggiornati.
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