I tempi che corrono richiedono spesso chiarimenti, e la giurisprudenza puntuale risponde: anche in questo caso è stata ribadita l’importanza dell’accordo di entrambi i genitori a pubblicare le foto dei figli minori sui social, TikTok in particolare, e ricordata la delicatezza del tema.
Il caso: il padre non vuole che il coniuge pubblichi le foto della figlia minore sui social
Il caso in esame approda in Tribunale su proposta del padre della minore nei confronti della moglie, da cui era legalmente separato, che chiedeva la rimozione dai social network ed inibizione di pubblicazione di immagini e video della figlia minore, pubblicati da lei senza il suo consenso.
Il Tribunale ricorda la pericolosità della pubblicazione di foto dei figli minori sui social
Il Tribunale, prima di entrare nel merito del caso, rammenta che la pericolosità della pubblicazione di foto di figli minori sui social è valutata “tenendo conto di elementi quali la territorialità della rete, che consente agli utenti di entrare in contatto ovunque, con chiunque, spesso anche attraverso immagini e conversazioni simultanee, nonché la possibilità, insita nello strumento, di condividere dati con un pubblico indeterminato, per un tempo non circoscrivibile” (Trib. Trani, ord. 7.6.2021).
Le norme violate con la pubblicazione delle foto dei figli minori sui social senza il consenso del padre
Toccando il merito della questione invece durante il processo la madre non ha negato di aver postato i video della minore sul social network TikTok, comportamento che integra la violazione di plurime norme, nazionali, comunitarie ed internazionali:
- l’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine),
- l’artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20.11.1989 ratificata dall’Italia con L. n. 176/1991 (in particolare, l’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto mentre l’art. 16 stabilisce che “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”);
- l’art. 8 Reg. 679 /2016 (entrato in vigore il 25.5.2018) che considera l’ immagine fotografica dei figli dato personale, ai sensi del c.d. Codice della Privacy (e specificamente dell’art. 4, lett. a), b) c) D.Lgs n. 196/20039 e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata, sicchè nel caso di minori di anni sedici, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore (art. 97 L. n. 633/41).
I giudici inoltre ricordano che è proprio per questi motivi che il legislatore italiano, all’art. 2 quinquies del D.Lgs. 101/2018 ha fissato il limite di età da applicare in Italia a 14 anni.
Manca il consenso del padre
Nel caso concreto il Tribunale non riconosce prova del consenso del padre alla pubblicazione dei video della figlia minore (che al momento della pubblicazione aveva 9 anni) sui social della madre e non costituisce accettazione alla pubblicazione il fatto che il padre avesse accesso al profilo della moglie.
Aggiungono i giudici che “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente” (cfr. Trib. Mantova, 19.9.2017).
In conclusione il Tribunale, con ordinanza del 30 agosto 2021, ha accolto la domanda cautelare del padre e condanna la madre alla rimozione dai propri profili sociale delle immagini relative alla figlia, imponendole il divieto di future pubblicazioni simili in assenza del consenso di entrambi i genitori.
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