Villaggio Turistico: applicabilità della normativa dettata per “i pacchetti turistici”

Con sentenza n. 3256/2012, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina (ora trasfusa nel Codice del Turismo) dettata per i “pacchetti turistici” anche al semplice pernottamento in mezza pensione presso un villaggio turistico. La Corte ha, infatti, ritenuto che i servizio turistici (quali, spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis) fruibili in loco previo acquisto di una tessera club fossero da considerare “servizi non accessori”; la prefissata combinazione di questi due elementi, ossia l’acquisto del soggiorno e dei servizi non accessori, configura l’acquisto di un pacchetto turistico con conseguente applicabilità della relativa disciplina.

Villaggio Turistico: applicabilità della normativa dettata per “i pacchetti turistici”

Il caso

Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio e Caia, in proprio e in qualità di esercenti la potestà sui figli minori, convenivano innanzi al Tribunale di Milano il Tour Operator Y SpA affinché “fosse condannata al risarcimento dei danni” da loro subiti in occasione del soggiorno acquistato presso un’agenzia, in un villaggio turistico scelto dal catalogo del Tour Operator citato.
Sennonché il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, respingevano la domanda degli attori sostenendo che, al caso de quo “non è applicabile la disciplina prevista dal D.Lgs n.111/1995 [ora trasfusa – con alcune varianti – nel Codice del Turismo, ndr], essendo stato acquistato un soggiorno in mezza pensione, in una struttura alberghiera e tramite una tessera club, servizi che non possono qualificarsi non accessori, ai sensi dell’art.2 del suddetto decreto che ne definisce l’ambito applicativo trattandosi di mere facilitazioni accessorie al soggiorno, non autonomamente valutabili rispetto all’alloggio, essendo esclusivamente destinati al più intenso godimento del servizio alberghiero offerto nel villaggio” ed inoltre “rispetto ai disservizi lamentati non è stata inviata alcuna comunicazione tramite raccomandata, ai sensi dell’art. 19 del suddetto decreto né risulta prova di reclami effettuati in loco durante la vacanza”.
Ed inoltre, anche qualificando, in via residuale la domanda risarcitoria per “inadempimento delle obbligazioni contrattuali”, il Tribunale e la Corte d’Appello ne sostengono il rigetto mancando la prova di “inadempimenti qualitativi tali da determinare obblighi risarcitori”.
Rilevavano, infatti, che “quanto alla non usufruibilità della spiaggia: dalle foto risulta frequentata, nonostante la presenza di barche e mezzi di traino delle stesse; non era l’unica, risultando dal depliant altra spiaggia in prossimità. Gli spazi angusti e, in genere, l’intrattenimento non professionale, si spiegano con l’essere il villaggio qualificato 3 stelle, livello non di eccellenza, Quanto all’incompetenza dello staff del mini club, collegato allo smarrimento temporaneo della minore, l’episodio risulta provato genericamente e non risulta a tale incompetenza.
In conclusione, si tratta di mera insoddisfazione commerciale e non di inadempimento contrattuale
”.
I turisti, a seguito del rigetto della domanda da parte sia del Tribunale che della Corte di Appello ricorrevano in Cassazione deducendo “la violazione dell’art. 2 del D.Lgs n.111/1995, per non avere il Giudice di merito ritenuto l’applicabilità della normativa dettata per i acchetti turistici in presenza di servizi (quali la spiaggia attrezzata, mini club per bambini, piscina, animazione, campi da tennis …) acquistati con tessera club, da ritenersi non accessori all’alloggio in mezza pensione presso un villaggio turistico, essendo stati determinanti nella decisione di sottoscrivere il contratto”.
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo applicabile la disciplina che regola i pacchetti turistici.
Ed infatti, secondo la previsione normativa (art.2 D.lgs n.111/1995), si ha pacchetto turistico quando:

  1. si vende, o si offre in vendita, il risultato della prefissata combinazione di almeno due, dei tre elementi individuati: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori;
  2. i suddetti elementi sono venduti, offerti in vendita, a un prezzo forfettario;
  3. sempre che, qualora elemento che compone il pacchetto turistico siano i servizi non accessori, questi, individuati mediante il rinvio alle lett. i) ed m) del successivo art. 7, costituiscano parte significativa dei pacchetti.

Nel caso di specie, gli attori acquistavano pressi un’agenzia viaggi, un soggiorno, in mezza pensione in un villaggio turistico, scelto dal catalogo Y Spa, villaggio dove, previo acquisto di una tessera club erano fruibili servizi turistici quali spiaggia attrezzata, miniclub per bambini, animazione, piscina, campi da tennis, ad un prezzo forfettario.
Secondo i Giudici “la causa concreta del contratto, costituita dalla finalità turistica, impedisce di considerare accessori all’alloggio, al servizio alberghiero, comprensivo di pasti, i servizi – quali nella specie, spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis – strettamente funzionali alla finalità turistica. Finalità che il consumatore, al momento della stipulazione del contratto, persegue ed è determinante nella scelta di un albergo, strutturato come villaggio turistico, caratterizzato dalla prestazione di servizi aggiuntivi alla ospitalità e ai suoi tradizionali e convenzionali accessori, piuttosto che un altro”.
Conclude la corte disponendo che “quanto acquistato presso l’agenzia si configura come il risultato della prefissata combinazione, al momento del contratto, tra alloggio, comprensivo di mezza pensione presso un villaggio turistico e ulteriori servizi con finalità vacanziera offerti all’interno del villaggio, come pacificamente risultanti dal catalogo”; “sussiste, inoltre, anche l’ulteriore condizione della vendita ad un prezzo forfettario”, con conseguente applicabilità, nel caso concreto, alla disciplina prevista per i pacchetti turistici.
Quanto alla violazione dell’art. 19 del D.Lgs n.111/1995, per non avere, gli attori, inviato al Tour Operator alcuna comunicazione tramite raccomandata dei disservizi lamentati o per non aver dato prova di aver effettuato alcun reclamo in loco, la Corte ritiene che “ quest’ultimo non necessita di alcuna formalità mentre l’invio con raccomandata nel termine di dieci giorni è una possibilità non comportante decadenze”.
Ed infatti:
si tratta di previsioni a favore del consumatore, lontane dallo stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso. Il reclamo in loco è volto a consentire di porre rimedio alle inadempienze; il reclamo con raccomandata è facoltativo: è volto alla denuncia degli inadempimenti al fine di favorire la soluzione della controversia in via stragiudiziale” (cfr. Cass. Civile 10/01/2011 n.297).
In conclusione, “nell’ipotesi di acquisto, da un’agenzia, del pernottamento con mezza pensione in un villaggio turistico, scelto da un catalogo, villaggio presso il quale, previo acquisto di una tessera club, sono fruibili servizi turistici (quali spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis… ) sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge (art.2 D.Lgs n.111/1995) per la configurabilità dell’acquisto di un pacchetto turistico.
Né, ai fini dell’applicabilità della suddetta disciplina, ha alcun rilievo il mancato rispetto dell’art.19 del suddetto decreto, trattandosi di previsioni a favore del consumatore, lontane dallo stabilire oneri e decadenze del D.Lgs n.111/1995
”.
La Corte, quindi, rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano che dovrà decidere la controversia applicando il principio di diritto enunciato.

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