E’ necessario provare che l’Agenzia viaggi che ha venduto il pacchetto turistico tutto compreso sapesse del disservizio offerto una volta giunti a destinazione per ottenere da essa un risarcimento per il danno da vacanza rovinata. A rispondere dei disservizi deve essere il Tour Operator.
Pacchetto turistico tutto compreso, quando qualcosa non va è colpa dell’Agenzia viaggi?
Due turisti citano in giudizio davanti al Giudice di pace di Milano l’agenzia viaggi a cui si erano affidati chiedendone la condanna al risarcimento per il danno da vacanza rovinata e lamentando di aver acquistato dalla società un pacchetto turistico tutto compreso per una settimana in Tunisia.
Secondo i clienti l’organizzazione del viaggio e la gestione dell’ospitalità alberghiera furono carenti sotto molteplici aspetti, tra i quali il mancato trasporto dall’aeroporto all’albergo (pagato e prenotato), la camera loro assegnata ritenuta sporca, l’assenza di aria condizionata, tempi d’attesa per essere serviti molto lunghi e tavoli loro assegnati occupati da altri clienti.
L’agenzia viaggi, costituendosi in giudizio, afferma di essere “solo un intermediario e non l’organizzatore del viaggio” deducendo che “il pacchetto turistico tutto compreso acquistato dagli attori era stato organizzato dalla società Alpitour s.p.a., circostanza ben nota agli attori, e che delle insufficienze od inadempimenti dell’albergatore doveva rispondere solo l’organizzatore del viaggio, e non l’intermediario”. Nonostante ciò, il Giudice di Pace accoglie la domanda e condanna la convenuta al risarcimento dei danni.
La sentenza viene allora appellata e finisce davanti al Tribunale di Milano che accoglie il ricorso sostenendo che il giudice di primo grado aveva “confuso la posizione giuridica del tour operator con quella dell’intermediario di viaggi, condannando il secondo per un tipo di responsabilità che poteva essere ascritta solo al primo”. La sentenza viene infine impugnata in Cassazione da uno dei due clienti.
Il ricorso in Cassazione
Il ricorrente sostiene che l’agenzia viaggi si sarebbe dovuta “qualificare come venditore, mentre Alpitour s.p.a. come intermediario/organizzatore” del pacchetto di viaggi; aggiungendo che tale qualifica emergeva dal contratto siglato tra il ricorrente e l’agenzia.
Cosa dice la legge
Analizzando il caso i giudici della Cassazione ricordano che all’epoca dei fatti la responsabilità del fornitore di pacchetti turistici “tutto compreso” era disciplinata dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, artt. 32 e seguenti, che definiva:
a) l'”organizzatore di viaggio” come colui che “si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a temi pacchetti turistici”;
b) l'”intermediario” come colui che “vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici” realizzati dall’organizzatore.
Per I giudici, “da trent’anni la legge non consente dubbi di sorta sul fatto che l’”organizzatore” di viaggi-vacanza è chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di “pacchetto tutto compreso”, il “venditore” di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti realizzati da terzi mentre l’”intermediario” di viaggi-vacanza non è che un sinonimo di “venditore””.
Il D.Lgs. 79/2011, art. 43 stabiliva anche che “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”. L’espressione “secondo le rispettive responsabilità vuol dire che l’intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o “agenzia di viaggi”, secondo l’espressione più diffusa nella prassi) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad es., scegliere con oculatezza l’organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L’intermediario (o venditore), invece, non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.
Le conclusioni della Cassazione
Nel suo ricorso il ricorrente sostiene che:
- la società WTG “deve essere qualificata come venditore”;
- la Alpitour s.p.a. deve essere qualificata come “organizzatore”
Quindi, come rileva la Corte di Cassazione, “è la stessa qualificazione dei fatti adottata dal ricorrente ad escludere che questi possa pretendere dall’agente di viaggi di essere risarcito per danni non ascrivibili a responsabilità dell’agente di viaggi”.
I giudici di legittimità, quindi, con ordinanza del 2 febbraio 2022, n. 3150, rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese.
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