Una passeggera, costretta a rimanere in aeroporto per oltre quattro ore a causa del ritardo del suo volo, si è vista risarcire di 250 euro perché Raynair, il vettore col quale viaggiava, non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e di aver ottemperato ai doveri di informazione e assistenza previsti.
Ritardo aereo, qual è il giudice competente?
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, interpellato dalla ricorrente,partechiarendo la propria competenza ricordando che secondo l’ordinanza 18257/2019 della Corte di Cassazione “nel caso di trasporto aereo internazionale tra una compagnia aerea extraeuropea e due cittadini italiani, avente ad oggetto l’acquisto del titolo di viaggio, dove la contrattazione e l’acquisto siano avvenuti interamente online, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell’acquirente, dovendosi così interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale.”
Pertanto il giudice competente è quello del luogo di residenza dei passeggeri e non quello dove ha sede la compagnia aerea.
Ritardo aereo di quattro ore, onere della prova in capo al vettore
L’attrice si rivolge al giudice per il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo di oltre quattro ore del volo Valencia/Milano: anche in questo caso viene citata la giurisprudenza della Cassazione per cui “nel contratto di trasporto aereo internazionale di persone, in caso di ritardo o inadempimento del vettore dell’esecuzione del trasporto, sussiste una presunzione di responsabilità a suo carico per liberarsi dalla quale è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.”
Secondo la normativa vigente sono a carico del vettore (in questo caso Rayanair) i danni da causa ignota mentre il caso fortuito e la forza maggiore essendo estranei all’organizzazione del trasporto, non sono imputabili alla compagnia aerea escludendone la responsabilità solo nel caso in cui il vettore riesca a dimostrare di non essere riuscito a impedire l’evento avendo però adottato tutto le misure necessarie a garantire la puntuale esecuzione del trasporto. In sostanza basterebbe che il vettore provasse di aver cercato in tutti i modi di rispettare i tempi previsti per essere “scagionato”.
Inoltre, secondo l’ordinanza 1584/2018 della Cassazione, “in caso di ritardo aereo l’onere della prova grava sul vettore mentre il passeggero deve solamente fornire la prova della fonte del suo diritto”: basta dunque che il passeggero produca il biglietto aereo per sostenere il ritardo denunciato.
Nessuna prova dell’impegno di Rynair, dovrà pagare
Nel caso in esame il ritardo del volo a causa della nebbia non è contestato e la risoluzione del caso pare piuttosto semplice poiché il vettore non ha dimostrato di aver ottemperato ai doveri di informazione e assistenza previsti. In base all’orientamento della Corte di Giustizia “avverse condizioni atmosferiche liberano il vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria solo se prova di aver adottato tutte le misure idonee per limitare o impedire le condizioni dannose ai passeggeri”.
Non avendo Ryanair fornito alcuna prova in tal senso dovrà pagare 250 euro all’attrice come compensazione pecuniaria, mentre non può essere liquidato il danno esistenziale richiesto perché i disagi legati all’attesa di quattro ore non costituiscono lesione dei diritti garantiti dall’art. 2 Cost., né può essere riconosciuto il danno patrimoniale non essendo stati allegati scontrini di spesa o prove di assenza dal lavoro.
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