A seguito della revisione della Costituzione (operata dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3), è stato inserito l’ordinamento sportivo, all’art. 117, 3° comma, tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Questo significa che la regolamentazione nel dettaglio compete alle Regioni mentre lo Stato si limita ad inquadrare i principi fondamentali ed ogni eventuale conflitto tra leggi regionali e leggi nazionali viene risolto dalla Corte costituzionale su ricorso del Governo [1].
In riferimento all’art. 117, 3° comma, della Costituzione rileviamo da subito un aspetto importante per la nostra tesi, e cioè come alcune leggi regionali che hanno istituito albi relativi a figure professionali operanti in ambito sportivo siano state dichiarate incostituzionali da recentissime pronunce della Suprema Corte.
Infatti, pur in assenza di una legge-quadro statale, alcune Regioni hanno istituito degli albi relativi a delle figure professionali operanti in ambito sportivo, tra cui la guida e l’istruttore subacqueo.
Ciò è stato dichiarato incostituzionale laddove la Suprema Corte, pronunciandosi con la sentenza n. 230 del 22/07/2011 nei confronti della Regione Calabria, “ha costantemente ritenuto che una simile operazione abbia carattere di principio e competa pertanto al solo legislatore statale (ex plurimis, sentenze n. 300 del 2010, n. 328 del 2009, n. 93 del 2008, n. 57 del 2007, n. 153 del 2006, n. 424 del 2005 e n. 353 del 2003)”. Ed ancora, “non spetta alla legge regionale né creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009)…Infatti, la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131)” [2].
Sempre la Suprema Corte Costituzionale, già con sentenza n. 132 del 12 aprile 2010, si era analogamente pronunciata nei confronti della Regione Puglia per la violazione dell’art. 117, 3° comma, della Costituzione per aver introdotto nuove figure professionali non regolate dalla legge statale nel campo turistico, quali l’interprete turistico, l’operatore congressuale e la guida turistico sportiva, istituendo per esse elenchi professionali presso le Province [3].
Centriamo quindi il punto che in Italia il settore delle attività subacquee risulta regolamentato solo relativamente ad alcuni profili professionali quali i pescatori subacquei professionisti, i palombari e i sommozzatori in servizio locale nei porti, mentre gli operatori di altri profili professionali emergenti, tra cui la guida turistica subacquea e l’istruttore subacqueo, sono privi di una specifica regolamentazione dato che quella esistente, parliamo delle leggi regionali che andremo ora ad analizzare, difetta di palese incostituzionalità.
Sono 7 le Regioni italiane che hanno legiferato in materia ma in nessuna di queste leggi troviamo norme che disciplinino la responsabilità della guida e dell’istruttore subacqueo verso i terzi. Riguardano invece, soprattutto, le procedure e i requisiti di accesso per l’iscrizione di tali figure in appositi registri, elenchi o albi regionali.
L’iscrizione o meno in albi o elenchi professionali è determinante per il Codice civile, aldilà delle sanzioni amministrative previste sul punto dalle leggi regionali. Difatti l’art. 2231 statuisce che “la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione” [4].
Vediamo queste leggi nel dettaglio.
• REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
La normativa di riferimento per la Sardegna comprende la legge regionale n. 9 del 26 febbraio 1999 (Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo) e la legge regionale n. 20 del 18 dicembre 2006 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi) [5].
L’istruttore subacqueo e la guida subacquea, in virtù della nuova legge regionale 20/2006 sulle professioni turistiche, costituiscono una specializzazione delle “Guide turistico sportive” per le quali è stato istituito il Registro regionale tenuto dall’assessorato del turismo, artigianato e commercio che lo ha istituito con determinazione n. 2039 del 16 ottobre 2008.
La categoria operatori subacquei si suddivide in due sottocategorie: l’istruttore subacqueo e la guida subacquea.
L’istruttore subacqueo viene definito dalla legge regionale come colui che “in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti”, mentre la guida subacquea come colui che “in possesso del corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l’istruttore subacqueo nell’addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto”.
In base alla nuova legge 20/2006 le domande di iscrizione devono essere rivolte alla provincia territorialmente competente ma per quanto riguardano i requisiti di accesso alle professioni di operatori subacquei rimane in vigore la legge regionale 9/1999.
Tuttora infatti si richiede il brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato da un’organizzazione didattica per le attività subacquee a scopi turistici e ricreativi, sia italiana che straniera, iscritta all’elenco regionale.
Nelle citate leggi non vengono contemplate l’attività sportivo – agonistica e quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucro.
Consideriamo adesso gli aspetti prettamente tecnici.
L’art. 2 della legge 9/1999 definisce l’immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo come “l’insieme delle attività ecosostenibili volte all’osservazione e alla salvaguardia dell’ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne o notturne”.
Istituisce l’obbligo del brevetto [6] per le attività subacquee effettuate con autorespiratore e il divieto di effettuare immersioni oltre la profondità di 40 metri rimanendo entro i limiti della curva di sicurezza senza soste obbligatorie di decompressione [7].
• REGIONE SICILIANA
La Sicilia, con propria legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004 (Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale e escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea), all’art. 7, nel disciplinare l’attività di guida subacquea ha istituito presso l’assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti l’albo regionale delle guide subacquee, subordinando l’esercizio di tale attività nelle aree marine protette della regione all’iscrizione all’albo [8].
Non prevede un albo per gli istruttori che non sono obbligati ad iscriversi all’albo delle guide. In tal caso svolgeranno esclusivamente attività didattica, conducendo in immersione solo gli allievi impegnati nelle esercitazioni pratiche.
Una novità rilevante è stata introdotta recentemente con il decreto assessoriale n. 46 del 10 agosto 2011 [9], che ha apportato modifiche in materia di iscrizione all’albo delle guide subacquee e di elenco dei centri di immersione subacquea.
Il decreto ha esteso il riconoscimento dei brevetti rilasciati dalle organizzazioni didattiche non esclusivamente federali affiliate CMAS ma anche dalle organizzazioni didattiche commerciali, in parte rappresentate dall’RSTC [10]. A livello paritetico con la CMAS e con la RSTC vengono le organizzazioni che hanno ottenuto il certificato di conformità del proprio sistema didattico alle norme EN 14153 e 14413, oppure ISO 24801 e 24802.
L’importanza di quanto dettato dal decreto 46/2011 della regione Siciliana sta nella parificazione ufficiale dei criteri dettati dalle organizzazioni sportive federali istituzionalizzate quali la CMAS, riconosciuta dal CIO, posti sullo stesso piano degli standard operativi e di sicurezza certificati da enti privati.
• REGIONE CALABRIA
La Calabria, con la legge regionale n. 17 del 18 maggio 2004 (Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo), ha inteso disciplinare il settore del turismo subacqueo dettando norme “per l’accertamento dei requisiti per l’esercizio, anche a scopo professionale, delle attività di istruttore e di guida subacquea, dei centri di immersione e di addestramento subacquei e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Per tale scopo istituisce l’albo regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) guide subacquee; b) istruttori subacquei; c) centri di immersione e di addestramento subacqueo; d) associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee. L’albo regionale include la sezione delle organizzazioni didattiche, nazionali o comunitarie, per l’attività subacquea.
Anche la regione Calabria impone, per le attività subacquee, l’obbligo del brevetto e l’obbligo di operare entro i limiti e con le procedure e gli standard operativi previsti dal brevetto stesso. Subordina inoltre, all’art. 4 della legge, l’esercizio dell’attività di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico e ricreativo alla iscrizione nella specifica sezione dell’albo regionale, prevedendo, all’art. 12, sanzioni amministrative pecuniarie per i contravventori [11].
• REGIONE TOSCANA
Inizialmente la regione Toscana, con la legge regionale n. 54 del 30 luglio 1997 (Disciplina della professione di guida ambientale), aveva tentato di regolamentare la guida subacquea ambientale inserendo tale figura tra la guida escursionistica e quella equestre, istituendo presso la Giunta regionale il registro regionale delle guide ambientali, suddiviso nelle singole specialità.
La legge 54/1997 è stata interamente abrogata dall’art. 156 della successiva legge regionale n. 42 del 23 marzo 2000 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo) che nulla prevede sull’attività subacquea – ricreativa [12].
• REGIONE EMILIA-ROMAGNA
L’attività subacquea – ricreativa in Emilia-Romagna è regolamentata dalla legge regionale n. 4 del 1° febbraio 2000, modificata e integrata dalla legge regionale n. 7 del 27 maggio 2008 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) [13].
La legge non riguarda esclusivamente l’attività subacquea che viene inserita nel quadro generale delle professioni legate al turismo. Si parla difatti di turismo subacqueo e per l’esercizio della specifica attività la legge impone, quali requisiti indispensabili, “l’idoneità all’esercizio dell’attività di guida ambientale – escursionistica”. La specializzazione in turismo subacqueo, nelle more, può comunque essere concessa anche alle guide subacquee che, pur non avendo conseguito l’idoneità di guida ambientale – escursionistica, nei due anni precedenti al 31 dicembre 2007 dimostrino di aver effettuato più di trenta immersioni accompagnando altri sub, nonché di aver frequentato un corso per primo intervento. A seguito di ciò le guide verranno iscritte in una apposita sezione ad esaurimento degli elenchi provinciali.
La legge impone alla guida subacquea di verificare prima dell’immersione il possesso del brevetto per ogni persona del gruppo, rilasciato da “riconosciute associazioni subacquee nazionali, che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all’articolo 3, comma 10, che ne attesti l’addestramento almeno di primo livello in immersioni subacquee” e di non superare i limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso.
Altro requisito richiesto dalla legge emiliana per l’esercizio dell’attività di guida subacquea è “il possesso del brevetto di istruttore subacqueo rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all’articolo 3, comma 10”.
Ciò appare avvero singolare dato che si impone alla guida (figura professionale autonoma) il conseguimento del superiore brevetto di istruttore. I brevetti di guida subacquea (divemaster o diveleader a seconda della didattica) esistono di per sé e sono rilasciati per la specifica attività. La guida ha le stesse cognizioni tecniche/teoriche dell’istruttore per la conduzione dell’immersione; la sostanziale differenza consiste che non è abilitata all’insegnamento e quindi non po’ svolgere le funzioni dell’istruttore il quale, invece, può svolgere i compiti della guida.
Questa è un’evidente svista del legislatore regionale.
• REGIONE LOMBARDIA
La regione Lombardia inserisce marginalmente le attività subacquee nella legge regionale n. 26 dell’8 ottobre 2002 e precisamente all’art. 8 comma 5 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), laddove impone che “nelle piscine e negli specchi d’acqua interni aperti al pubblico…i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea” devono essere svolti da istruttori “in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all’insegnamento rilasciati da parte dei competenti uffici della pubblica amministrazione, degli enti competenti riconosciuti da queste ultime o da parte delle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI”.
Viene richiesta anche la presenza di una persona abilitata al primo soccorso [14].
Il legislatore lombardo ignora che, oltre alle organizzazioni sportive istituzionalizzate, nel campo della subacquea operano altrettante organizzazioni riconosciute a pieno titolo sia a livello internazionale che nazionale.
Tale lacuna non si giustifica di certo perché in Lombardia non c’è il mare, dato che l’attività subacquea – ricreativa si svolge anche in acque interne come i laghi. Nel lago di Garda, ad esempio, operano diversi diving center tutto l’anno, a differenza di molte località di mare.
Proprio perché il lago di Garda tocca il territorio di tre regioni confinanti (la Lombardia, il Veneto e anche, nella parte superiore, il Trentino Alto Adige), è stato adottato un testo legislativo regionale coordinato tra la legge della regione Lombardia n. 20 del 16 agosto 1994, la legge della provincia autonoma di Trento n. 9 del 15 novembre 2001 e le leggi della regione Veneto n. 52 del 1° dicembre 1989 e n. 20 del 3 maggio 1992 (Legge sulla disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda). L’art. 21 regola l’attività subacquea imponendo gli obblighi di segnalazione mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca e utilizzo di apposita unità di appoggio, non ritenuta però necessaria in caso di immersioni con partenza da riva. Vieta le immersioni sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea, nei porti e in prossimità dei loro accessi, nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nei corridoi di lancio dello sci nautico [15].
• REGIONE LIGURIA
La regione Liguria, dopo una serie di vicissitudini legislative, dal 1° gennaio 2011 ha abrogato l’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, comprese le norme a esso collegate. Questo significa che la legge regionale n.19 del 4 luglio 2001 (Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo), che lo prevedeva, è stata interamente abrogata dall’art. 17, comma 3, della legge regionale n.23 del 29 dicembre 2010. A sua volta, la legge regionale n. 19 del 4 luglio 2001, che dettava norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo, aveva abrogato, con l’art. 13, la legge regionale n. 28 del 24 marzo 2000 (Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo) [16].
Rimane in piedi la legge regionale n. 44 del 23 dicembre 1999 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche) che disciplina le attività della guida subacquea tra le attività della guida turistica, della guida ambientale e escursionistica, dell’accompagnatore turistico, del direttore d’albergo e dell’organizzatore di congressi. Definisce guida subacquea colui che “per professione accompagna persone singole o gruppi di persone, che abbiano svolto i necessari corsi di addestramento alle immersioni subacquee, per l’osservazione e l’illustrazione dell’ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne, anche con l’ausilio dell’autorespiratore”.
Tuttavia la legge 44/1999 è stata a sua volta modificata dalla legge n. 14 del 13 giugno 2011 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno) [17].
L’abrogazione dell’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo è stata dettata al fine di “riesaminare i requisiti del regime di autorizzazione presente all’interno della normativa” poiché “in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno emanata dall’Unione Europea nonché con la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” ma anche perché la regione Liguria ha riconosciuto il contrasto con la “ormai consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di professioni, relativamente ad eventuali adeguamenti conseguenti all’approvazione delle disposizioni nazionali” [18].
E’ un fatto singolare che proprio la Liguria, patria di personaggi quali Duilio Marcante e Luigi Ferraro, precursori della subacquea in Italia non abbia adottato una legge per regolamentare e tutelare queste importanti figure professionali: la guida e l’istruttore.
Note
[1] Zatti P. e Colussi V. (2009), op cit., pag. 34.
[2] La Corte Costituzionale, con sentenza n. 230 del 22/07/2011, in ordine all’istituzione degli albi relativi alle professioni sportive istituite della Regione Calabria, ha difatti dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria). Da www.litis.it/2011/07/24/regione-calabria-albi-relativi-alle-figure-professionali-operanti-in-ambito-sportivo-corte-costituzionale-sentenza-n-2302011/ consultato il 21/09/2011. Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, disciplina i principi fondamentali in materia di professione a cui si deve attenere l’attività legislativa delle regioni. Il comma 3 dell’art. 1 prevede espressamente che “la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale”. Inoltre, “le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione”. L’accesso all’esercizio delle professioni è libero “in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative”. Da https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06030dl.htm consultato il 05/10/2011.
[3] La sentenza 132/2010 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), estendendo la declaratoria di incostituzionalità all’intera legge perché, come detto in sentenza “le altre norme della legge regionale n. 37 del 2008 hanno una inscindibile connessione con le disposizioni specificamente oggetto di censura, così che, senza queste ultime, dette norme risultano prive di autonoma portata normativa”. Da https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do consultato il 06/10/2010.
[4] A norma dell’art. 2231 c.c. (Mancanza d’iscrizione) “Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto”.
[5] https://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1285&idscheda=287113 consultato il 06/10/2011
[6] La definizione di brevetto la ricaviamo dalla stessa legge della regione Sardegna 9/1999 all’art. 2, comma 2, come “un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica iscritta nell’elenco istituito con la presente legge”.
[7] Anche se avremo modo di approfondire nei prossimi paragrafi, appare opportuno dare subito un cenno su uno degli aspetti tecnici fondamentali per ogni subacqueo: la curva di sicurezza. L’immersione ricreativa è universalmente riconosciuta per essere l’immersione che rimane all’interno dei limiti di non-decompressione e al di sopra della profondità massima dei 40 metri. I limiti di non-decompressione sono dati dall’insieme dei vincoli di tempo e profondità. Rimanere entro i limiti della curva di sicurezza significa rimanere all’interno di detti limiti, tempo e profondità. Facendo ciò si riducono i rischi di incorrere nella MDD (malattia da decompressione). Così in PADI Professional Association of Diving Instructors, Italia (1995) “The enciclopedia of recreational diving – fisica fisiologia attrezzatura regno acquatico attività speciali”, Padi Eu Service Ag, cap. 3, pag. 5.
[8] Da https://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/archivio/files/ONT_2004-05-07_01302.pdf consultato il 06/10/2011.
[9] https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Provvedimenti/revisione%20decreto%20guide%20subacquee.pdf consultato il 06/10/2011.
[10] Riportiamo la definizione che viene data della CMAS e dell’RSTC nel progetto di legge unificato C.1394 Bellotti – C. 2638 Fabbri (vedi § 1.2.). “La Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) è la federazione che raggruppa le organizzazioni di addestramento all’attività subacquea a livello internazionale. Per quanto attiene alle qualifiche riconosciute e alle certificazioni rilasciate, la CMAS utilizza un sistema a “stelle” per la graduatoria sia degli istruttori sia dei subacquei. In particolare, per l’attività subacquea, vengono riconosciuti 4 differenti livelli (dal livello base al supervisore di progetto), mentre per gli istruttori sono previste tre diverse certificazioni (istruttore di piscina e docente, istruttore per acque aperte, istruttore “di istruttori”). Il Recreational Scuba Training Council (RSTC) è l’organismo internazionale che garantisce gli standard minimi di sicurezza e un percorso didattico-formativo per le agenzie subacquee. Le didattiche riconosciute RSTC (ad es. Padi, Naui, SSI ecc.) hanno, in merito a questa appartenenza, il riconoscimento professionale in ogni parte del mondo”.In https://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/LA0227.htm#_Toc188789945 consultato il 03/10/2011.
[11] https://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=dett_testocoordinato&F_IDDati=2004 consultato il 06/10/2011.
[12] Da https://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=tleggiV/2000/legge-2000 00042.xml&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=tleggiV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0 consultato il 06/10/2011.
[13] Da https://www.emiliaromagnaturismo.it/it/operatori/norme-contributi/leggi-regionali/legge-regionale-4-del-2000.html e https://demetra.regione.emilia romagna.it/al/monitor.php?vi=all&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2008-05-27;7&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art1 consultati il 08/10/2011.
[14] https://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002002100800026&view=showdoc&iddoc=lr002002100800026&selnode=lr002002100800026 consultato il 08/10/2011.
[15] Da https://www.tritonesub.it/PDF/Leggi-Disciplina_demanio_lacuale.pdf consultato il 08/10/2011.
[16]Da https://www.edizionieuropee.it/codiceliguria/ consultato il 08/10/2011.
[17] L’art. 1 della legge n. 14 del 13 giugno 2011 (Recepimento della direttiva n. 2006/123/CE in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport), è il seguente: “In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la presente legge detta disposizioni di modifica della legislazione regionale in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità, il corretto ed uniforme funzionamento del mercato ed eliminare limitazioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell’Unione europea nel territorio regionale se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.” Da https://www.edizionieuropee.it/codiceliguria/ consultato il 08/10/2011.
[18] https://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici/turismo/professioni-turistiche/guida subacquea.html consultato il 08/10/2011.
Estratto dalla tesi di Laurea “L’istruttore subacqueo. Rischio consentito, obblighi e responsabilità verso i terzi”. Relatore: Prof. Carmela Annarumma. Anno Accademico 2010-2011.
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