Accecato dal sole investe un pedone, è reato?

Sicuramente è capitato a tutti di guidare, magari al tramonto, e avere il sole dritto negli occhi: per coprirsi e riuscire a guidare in sicurezza si possono agilmente indossare degli occhiali da sole o abbassare la visiera. Ma se, accecato dal sole, qualcuno dovesse investire un pedone, anche nel caso in cui questo stesse attraversando la strada all’improvviso, la colpa potrebbe ricadere sull’autista, come nel caso esaminato oggi.

Accecato dal sole investe un pedone e scappa

Secondo una ricostruzione di quanto successo effettuata in sede giudiziale l’imputato era alla guida della sua auto quando, procedendo a velocità moderata, aveva investito un pedone che stava attraversando diagonalmente la strada. Dopo l’investimento, al posto che soccorrere il ferito, l’imputato si era dato alla fuga e solo dopo alcuni metri aveva avvisato due passanti che poco distante c’era un uomo a terra. I sanitari intervenuti sul posto avevano potuto solamente constatare il decesso dell’anziano pedone mentre le forze dell’ordine erano riuscite a risalire all’identità dell’imputato grazie alle due testimoni.

Il ricorso in Cassazione

L’imputato, dopo essere stato condannato per omicidio stradale e fuga (art. 589 bis e 589 ter), aveva impugnato la sentenza in Cassazione, lamentando in primo luogo che il riconosciuto concorso di colpa del pedone – responsabile di aver attraversato diagonalmente la strada nei pressi di un incrocio – da parte dei giudici non era sufficiente poiché mancava un’indicazione del comportamento che l’imputato avrebbe dovuto compiere per non incorrere in reato.

In secondo luogo veniva lamentata l’accusa mossa per il mancato soccorso: secondo l’imputato nel caso concreto il ferito era morto sul colpo dunque non c’era bisogno di soccorso e non averlo prestato non era reato.

È reato anche se l’imputato investe un pedone perché accecato dal sole

La Cassazione, esaminando il caso, con sentenza n.18748/2022 sostiene la tesi per cui il ricorrente non sia riuscito a schivare il pedone nonostante si trovasse su un rettilineo e andasse a moderata velocità non perché fosse impossibile evitarlo, ma perché era distratto alla guida in quanto accecato dal sole.

Un’affermazione non contraddittoria rispetto alle precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo” (Cass. n. 37622/2021).

La Cassazione prosegue spiegando che il conducente del veicolo è esente da ogni responsabilità in caso di investimento di un pedone quando “per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti”. Condizioni che nel caso in esame non ricorrono, considerando che l’anziano pedone era visibile e l’impatto è avvenuto proprio al centro della carreggiata. Quindi, come sostenuto in precedenza dalla Corte territoriale, l’attraversamento scorretto del pedone non era imprevedibile perché la vittima “aveva ampiamente intrapreso l’attraversamento e se l’imputato non ne rilevò la presenza fu per un’evidente distrazione”.

Lo stesso imputato alla Polizia subito dopo l’incidente aveva dichiarato di non aver visto la vittima proprio a causa del sole all’altezza del viso. Secondo la giurisprudenza “l’abbagliamento dei raggi solari non integra un caso fortuito e non esclude la penale responsabilità per i danni che ne derivano”.

Cos’avrebbe dovuto fare l’imputato? Il guidatore accecato dal sole avrebbe dovuto – suggerisce la Cassazione – ridurre la velocità o addirittura interrompere la marcia aspettando di superare “gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità”.

Può esserci mancato soccorso se il pedone è già morto?

Si può essere accusati di mancato soccorso anche se l’investito muore sul colpo.

Per i giudici di legittimità “il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale poiché costituiscono due distinte ipotesi di reato”. Seppur la giurisprudenza affermi che “per ritenere sussistente il reato di cui all’art. 189 comma 7 codice della strada il bisogno dell’investito deve essere effettivo e il reato non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o di morte, o perché altri hanno già proceduto a soccorrerlo.” La giurisprudenza, però, è anche concorde nel sostenere che queste circostanze non debbano essere valutate dopo la fuga, ma prima. Nel caso concreto solo dopo essersi allontanato l’imputato aveva chiesto alle passanti di intervenire senza verificare prima l’effettivo stato di salute del pedone investito.  

Il ricorso viene così rigettato e il ricorrente dovrà pagare le spese processuali, oltre a scontare la pena per i reati commessi.

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