Che serva una legislazione al passo coi tempi che regolamenti anche l’eredità digitale di chi muore è un’evidenza ormai divenuta innegabile. Finché il legislatore non se ne occuperà, però, come sempre tocca ai giudici farsi le regole, come avvenuto con una recente sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito la possibilità di una donna di “ereditare” le password social del marito defunto.
Eredità digitale, la decisione del Tribunale di Milano
Nel caso specifico una donna, in seguito alla morte del marito, si è rivolta al Tribunale di Milano per ottenere l’autorizzazione a ricevere le password necessarie per accedere ai profili Apple, Microsoft e Meta Platform (WhatsApp) del defunto. La richiesta era stata motivata dal legale della ricorrente spiegando che, accedendo ai profili, avrebbe potuto trovare qualche messaggio d’addio rivolto a lei o ai figli, oltreché a preziosi ricordi come foto e video. Una motivazione che ha convinto i giudici milanesi, i quali hanno deciso di acconsentire concedendo alla donna l’accesso ai profili social del marito.
Il precedente
Il Tribunale di Milano si era già espresso su un tema simile un anno fa, quando si erano rivolti ai giudici milanesi i genitori di un 25enne deceduto in un incidente stradale, con lo scopo di ottenere il consenso di Apple ad accedere agli account e ai contenuti digitali che erano sul telefono del figlio, purtroppo distrutto durante l’incidente in cui perse la vita, ma sincronizzati online su iCloud di Apple e dunque reperibili con i corretti accessi. Anche in quell’occasione il Tribunale aveva acconsentito, consentendo alla famiglia di accedere ai profili online del figlio.
Eredità digitale, cosa prevede la normativa
Secondo l’art. 2 terdecies del Nuovo Codice Privacy (D.lgs. 196/2003 aggiornato al 2022) in merito ai diritti riguardanti le persone decedute, è previsto che:
1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.
3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
Per la giurisprudenza che ha acconsentito all’accesso ai profili delle persone defunte, che siano social o di utilità più riconosciuta come quelli della banca o dell’Inps, la richiesta è legittima in relazione al legame esistente tra il richiedente e la volontà di realizzare un progetto che possa tenere viva la memoria della persona scomparsa.
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