Tra gli obblighi coniugali che un matrimonio comporta, anche se se ne parla poco e spesso viene incasellato tra i piaceri e non tra i doveri, c’è anche quello di avere rapporti sessuali. Nel caso in cui sia questo il motivo per cui si decide di sciogliere il vincolo coniugale, il partner che chiede l’annullamento e che nel frattempo si consola tra le braccia di una terza persona ha comunque diritto al mantenimento: a confermarlo è stata la stessa Corte di Cassazione in una recente sentenza.
Matrimonio annullato: il mantenimento spetta?
La Suprema Corte con la sentenza n. 3645/2023 ha affermato che, nonostante i mancati rapporti sessuali (ossia la famosa “consumazione del matrimonio”) possano essere causa di annullamento del vincolo coniugale, resta integro il diritto all’assegno di divorzio anche nel caso in cui la ex moglie abbia una nuova relazione ma a giudizio l’ex marito non riesca a dimostrarla.
In primo grado il giudice aveva riconosciuto in favore della donna un assegno divorzile di 750,00 euro mensili: decisione riformata dai giudici d’appello proprio a causa della motivazione che aveva spinto la coppia a chiedere il divorzio, ossia la mancata consumazione del matrimonio. Per la corte di secondo grado l’ex moglie, avendo ella iniziato una nuova relazione con un altro uomo, non aveva diritto al mantenimento da parte dell’ex marito.
La donna ha proposto ricorso in Cassazione negando di avere una nuova relazione e sostenendo di avere quindi diritto all’assegno di divorzio. Allo stesso modo anche l’ex marito ha presentato ricorso incidentale contestando la prova della mancata consumazione del matrimonio per avvallare la tesi secondo la quale all’ex coniuge non spetterebbe alcun mantenimento. Ma la Corte di Cassazione è di tutt’altro avviso.
Il mantenimento spetta anche se il matrimonio viene annullato
Gli Ermellini nella loro sentenza affermano che, nonostante la mancata consumazione del matrimonio sia una delle cause che consentono l’annullamento del matrimonio, questa non incide sulla normativa relativa all’assegno di divorzio. Il fatto che il matrimonio venga annullato, infatti, a prescindere dal motivo per il quale il giudice concede l’annullamento, non comporta un’eliminazione dei suoi effetti.
La Corte nella sentenza ricorda che “in tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell’assegno in favore dell’ex coniuge a causa dell’instaurazione da parte di quest’ultimo di una convivenza, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto dell’eventuale coabitazione con l’altra persona”. Per quanto riguarda la denunciata nuova relazione della donna, quindi, non essendo stato l’ex marito in grado di dimostrare la nuova convivenza stabile con un uomo e progetti di vita comune insieme, i giudici hanno confermato il diritto dell’ex moglie all’assegno di mantenimento nonostante il suo nuovo legame sentimentale.
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