A chi non è mai capitato di prendere un treno di Trenitalia per spostarsi da una parte all’altra della propria regione o per raggiungere una meta estiva? Specialmente tra i giovani che sperimentano le prime vacanze in solitaria l’avventura inizia proprio sui vagoni di un treno.
In Italia è agile spostarsi con questo mezzo di trasporto, anche se non è raro riscontrare alcuni malfunzionamenti o disservizi come il sovraffollamento o le pessime condizioni dei bagni tra i vagoni. Ma nel caso in cui qualcuno viaggi senza biglietto, Trenitalia può ingiungere e pretendere il pagamento della sanzione amministrativa e della sopratassa? Per la Cassazione assolutamente sì.
Multa non pagata, Trenitalia può pretendere il pagamento?
Il caso è giunto dinnanzi ai giudici della Suprema corte dopo che Trenitalia aveva ingiunto il pagamento di una multa (dal valore di 274,20 euro) a un passeggero sorpreso senza biglietto. Il viaggiatore si era opposto all’ingiunzione di pagamento di multa e sopratassa, vedendo respinta la sua richiesta sia dinnanzi al Giudice di pace che in sede d’Appello.
Purtroppo per lui, in Cassazione il risultato non cambia: la Corte, con sentenza 4141/2023, ricorda che grazie al Decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2009, Trenitalia è autorizzata a riscuotere coattivamente gli importi a credito derivanti dalle irregolarità riscontrate dal controllore durante i tragitti.
I poteri di multare e riscuotere di Trenitalia
La giustizia amministrativa che si è occupata della materia ha già più volte affermato che il servizio ferroviario è da considerarsi qualificabile come pubblico servizio, specificando che la stessa Trenitalia è gestore di pubblico servizio. Allo stesso tempo anche gli Ermellini hanno in passato affermato che “il personale ferroviario – nello specificoTrenitalia – incaricato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, del controllo dei biglietti di linea riveste la qualifica di pubblico ufficiale”. Ciò significa che “il verbale di contravvenzione redatto durante queste operazioni è un atto pubblico dotato, quanto alla sua provenienza da chi l’ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti esser avvenuti in sua presenza o da lui compiti, di efficacia probatoria privilegiata, contestabile”. E non solo: la Cassazione specifica anche che i dipendenti addetti al controllo del titolo di viaggio rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio “anche dopo la trasformazione dell’ente pubblico in società per azioni”, motivo per cui commette reato di resistenza a pubblico ufficiale il viaggiatore che “reagisce con minacce alla richiesta del capotreno di esibire il biglietto”.
Per questo motivo Trenitalia ha sia il potere di accertare e sanzionare le condotte non conformi dei passeggeri (come, nel caso concreto, viaggiare senza biglietto) che quello di pretendere il pagamento della multa erogata, in qualità di pubblico ufficiale.
Importo della sanzione corretto
Per quanto attiene all’importo della sanzione, anche secondo i giudici di legittimità è corretto quello preteso da Trenitalia considerato il sovrapprezzo di 200 euro del costo di 13 euro del biglietto non pagato, al quale si aggiunge anche la sanzione di 50 euro per la mancata spiegazione da parte del viaggiatore, il quale non aveva allegato alcuna ragione che giustificasse il mancato possesso del titolo di viaggio.
Per tutti questi motivi la Corte rigetta il ricorso del viaggiatore, condannandolo anche al pagamento delle spese di giudizio.
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