Il diritto al godimento della casa familiare si “aggiunge” alla quota di eredità spettante al coniuge del defunto.
Con la sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, risolvendo una questione di particolare importanza, che nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti dall’art. 540, secondo comma, cod. civ.; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario, onde procedere poi alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi alla stregua delle norme sulla successione legittima e non tenendosi conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.
In tal modo, si dirime un contrasto dottrinale e giurisprudenziale che vedeva contrapposti due orientamenti: l’uno che riteneva che i diritti di abitazione della casa famigliare del coniuge superstite andassero computati quale parte della quota ereditaria spettante al coniuge; l’altro – sposato dalla presente decisione – che riteneva che tali diritti dovessero essere “aggiunti” alla quota di eredità del coniuge superstite derivante dalla spartizione tra tutti gli eredi dell’asse ereditario.
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