Sussiste la responsabilità dell’istituto scolastico anche se l’allievo è maggiorenne

I giudici della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civile n.11751/2013) hanno accolto la richiesta di risarcimento del danno subito da un alunna durante l’orario delle lezioni, in occasione della recita scolastica.
In particolare, l’alunna imputa all’Istituto scolastico l’inadempimento agli obblighi di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità degli allievi per il tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica derivante dal vincolo negoziale che si costituisce all’atto di iscrizione.
Secondo i Giudici: “ la domanda e l’accoglimento dell’iscrizione alla frequentazione di una scuola fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio i proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo”.

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