Il condomino che subisce un furto di gioielli lasciati incustoditi non ha diritto al risarcimento né dal condominio né dall’impresa titolare del ponteggio posto sulla facciata condominiale per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione.
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civile n. 1890/2013), confermano la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto insussistente la responsabilità in capo al condominio ed all’impresa appaltatrice per un furto subito da un condomino, il quale assumeva che l’esecuzione dello stesso fosse agevolata dalla presenza di un ponteggio posto sulla facciata dello stabile condominiale.
Detta decisione, si pone sulla scia di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ma si segnala per la particolarità del caso e degli elementi che hanno fondato la decisione di rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dal condomino.
In sostanza, si è rilevato come sia proprio da attribuirsi allo stesso danneggiato la responsabilità del furto subito, che poteva essere evitato usando l’ordinaria diligenza.
Si è sottolineato come la condotta posta in essere dal condomino sia stata gravemente negligente per aver lasciato i propri gioielli, seppur nella propria abitazione, chiusi in una scatola di cartone anziché all’interno di una cassaforte ed infine come lo stesso condomino avesse aderito alla delibera con cui il condominio decideva di non installare sui ponteggi l’allarme perché ritenuto troppo costoso.
Per questi motivi, la Cassazione, ai sensi dell’art. 1227 Cod. Civ., confermando la sentenza di secondo grado, affermava che il risarcimento non era dovuto né dal condominio, né dall’impresa appaltatrice.
I Giudici delle Corte d’Appello, infatti, hanno ritenuto che “da un lato non v’è prova che il ponteggio fosse pericoloso o possedesse caratteristiche atte ad agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano e dall’altro che l’odierno ricorrente ha partecipato e ha aderito espressamente alla delibera con la quale il condominio … malgrado la sollecitazione dell’impresa … decise di non installare l’impianto antifurto per il suo rilevante costo ed infine che lo stesso ricorrente ha omesso qualsiasi cautela idonea ad evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri”.
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