L’automobilista, fermato in “evidente stato di alterazione”, deve essere preventivamente avvisato dagli agenti accertatori che ha la facoltà di nominare un avvocato di fiducia che possa assisterlo durante l’esecuzione del test etilometrico.
Il Gup del Tribunale di Milano, Dott.ssa D. Banci Buonamici, con una illuminata sentenza depositata in data 6/6/2013, ha assolto un ragazzo che, nonostante guidasse con “occhi lucidi ed alito vinoso” e sotto l’influenza dell’alcool (violando l’art. 186 Codice della Strada), certificato dal test etilometrico, non era stato, prima dell’esecuzione della prova, avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia che potesse assisterlo durante l’accertamento stesso.
Nelle motivazioni della sentenza il Giudice sostiene, infatti, che “…l’accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza (ai sensi del D.Lvo 285/92) è da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l’alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi…”. Se l’automobilista non viene messo al corrente del suo diritto di difesa, facendo venir meno le garanzie processuali previste dalla Legge, il test positivo è nullo e non ha alcun valore probatorio e il verbale degli operanti, pur dando conto degli elementi sintomatici, è troppo generico e porta all’assoluzione dell’imputato perché “il fatto non sussiste”.
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