Contestazione del reato di guida sotto l’effetto dell’alcool, ex art. 186 CdS, anche se l’automobilista non è stato in grado di effettuare il relativo test.
Con la sentenza n. 22644 del 27 maggio 2013, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito che la responsabilità penale in ordine al reato di cui all’art. 186 Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool) può essere desunta anche solo dalla manifestazione da parte dell’imputato di indici sintomatici inequivoci dello stato di ebbrezza, pur in mancanza dell’accertamento mediante test alcolimetrico, purché la decisione del Giudice risulti sorretta da congrua motivazione. “Nel caso in argomento tale motivazione congrua è ravvisabile, in ragione della evidenziata incapacità dell’istante, per effetto dell’ebbrezza alcolica, di collaborare per l’accertamento del livello alcolimetrico mediante l’apparecchiatura a disposizione degli accertatori e per i molteplici ulteriori elementi sintomatici messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, idonei a fare ritenere superata la soglia di cui alla lett. b) dell’art. 186 CdS”.
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