Il pignoramento dell’immobile non incide sul rinnovo del contratto di locazione

Lo ha accertato la Sentenza n. 11830 del 16 maggio 2013 delle Sezioni Unite della Cassazione che ha affermato che la rinnovazione tacita alla prima scadenza del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, in assenza di diniego del rinnovo da parte del proprietario, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e, pertanto, si perfezione anche in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, senza che sia necessaria l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione.

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