Così ha deciso la Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 29 maggio 2013, n. 13449, che ha sottolineato come la forma della disdetta sia libera, sia in quanto è sancita la libertà delle forme della manifestazione di volontà di non rinnovare il contratto, sia a seguito dell’abrogazione dell’art. 3 della Legge n. 392 del 1978, sostituito dall’art. 14 L. n. 431 del 1998, in cui non viene prescritta la forma scritta a pena di nullità. Pertanto, sono da ritenersi equivalenti alla lettera raccomandata anche altri mezzi, che ugualmente alla raccomandata forniscano la certezza della tempestiva comunicazione, quali il telex o il telegramma, la PEC, la raccomandata a mano, oppure un atto processuale, quale l’intimazione di sfratto per finita locazione.
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