Per i subacquei, sempre alla ricerca della nuova meta di vacanza dove poter soddisfare la propria passione, la ricerca del prezzo più basso per volare in luoghi da sogno è quasi un must.
Sul web le offerte all’ultimo prezzo delle compagnie low cost non mancano, e sono davvero molto allettanti: voli offerti al costo di pochi euro (sebbene – diciamocelo – ad orari impossibili!) che invogliano a prenotare immediatamente il viaggio per non perdere “l’occasione”.
Come dice un vecchio adagio, però “non è tutto oro quello che luccica”….
Ed infatti, sono numerosi gli interventi dell’Antitrust diretti a multare le compagnie aeree low cost per pratiche commerciali scorrette, in quanto non sempre il prezzo pubblicizzato corrisponde al prezzo pagato effettivamente dall’utente al termine della procedura di acquisto.
E’ infatti diffusa tra le compagnie low cost la pratica di pubblicizzare il prezzo del volo al netto di IVA, tassa carburante, tassa per l’acquisto con carta di credito, ecc., costi che vengono aggiunti durante la procedura di acquisto del biglietto e che modificano il prezzo iniziale giungendo a volte addirittura a raddoppiarlo.
A tal proposito è recentemente intervenuto il Garante per la concorrenza multando la compagnia Ryanair con una sanzione da 400.000,00 euro per aver riscontrato tale pratica scorretta.
Questa l’intera vicenda.
Con il provvedimento n. 22511, del 15 giugno 2011, l’Autorità Garante per la concorrenza del mercato (AGCOM) ha accertato la scorrettezza di pratiche commerciali poste in essere dal vettore aereo irlandese Ryanair, tra le quali quella consistente nello scorporo di alcuni elementi di costo rientranti nel prezzo dei biglietti aerei, a volte qualificati anche come “oneri facoltativi”, che venivano normalmente separati dal prezzo delle tariffe pubblicizzato ed addebitati ai consumatori nel corso del processo di booking (ad es. il web check in e l’IVA sui voli nazionali italiani) o al termine dello stesso processo di prenotazione al momento del pagamento con carta di credito (la tariffa amministrativa).
In tale occasione l’AGCOM rilevava come tali elementi di costo, aggiungendosi ed incrementando considerevolmente la tariffa inizialmente proposta, fossero in grado di falsare in maniera apprezzabile la scelta del consumatore in relazione al costo effettivo del servizio, in violazione del principio di chiarezza e correttezza delle informazioni pubblicitarie, che devono essere tali da non trarre in inganno il consumatore.
Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità vietava pertanto l’ulteriore diffusione della pratica commerciale sopra descritta.
Non avendo Ryanair adottato, entro il termine previsto nella delibera, alcuna misura al fine di rimuovere i profili di scorrettezza accertati dall’Autorità in relazione alla condotta sopra descritta, con provvedimento n. 22889 del 18 ottobre 2011, l’Autorità ha contestato a Ryanair la violazione della citata delibera del 15 giugno 2011, n. 22511, successivamente deliberandone l’inottemperanza con provvedimento n. 23613 del 30 maggio 2012.
Peraltro, in quest’ultimo provvedimento l’Autorità teneva in debita considerazione l’impegno del professionista a modificare definitivamente, entro la data del 1° dicembre 2012, le modalità di rappresentazione ai consumatori del prezzo dei biglietti aerei offerti, ovvero a non indicare ed applicare separatamente alcun supplemento al momento del pagamento con carta di credito.
Occorre evidenziare che tale impegno era stato espressamente condizionato da Ryanair al fatto che anche le altre maggiori compagnie operanti sul mercato italiano avessero adottato i medesimi rimedi con la medesima tempistica (non essendo Ryanair l’unica compagnia che ha utilizzato tale meccanismo nella pubblicizzazione delle tariffe aeree).
Nonostante una comunicazione da parte di Ryanair con la quale dichiarava la cessazione della pratica ritenuta illegittima, veniva riscontrato dall’AGCOM il perdurare della pratica scorretta.
In particolare, rileva l’AGCOM, “a fronte dell’eliminazione della “tariffa amministrativa”, è risultato che il professionista ha proceduto ad introdurre una nuova commissione, denominata Tassa carta di credito, pari al 2% dell’importo totale della transazione, che si aggiungeva al termine del processo di prenotazione on line nel caso di pagamento con carta di credito (ovvero principalmente Visa e Mastercard). Solo nel caso di pagamento con carta di debito il prezzo inizialmente proposto non subiva incrementi”.
Tale condotta, continua l’AGCOM “sebbene attuata con modalità differenti rispetto al passato (applicazione di un costo aggiuntivo al termine del processo di prenotazione on line di un volo calcolato in percentuale sul totale della transazione e non in misura fissa), reitera, nella sostanza, il comportamento scorretto già sanzionato nel provvedimento n. 22511 del 15 giugno 2011. In tale provvedimento, come in altre precedenti e successive delibere dell’Autorità, si è evidenziato che il prezzo dei biglietti per il trasporto aereo deve essere chiaramente ed integralmente indicato, sin dal primo contatto con il consumatore, in modo da rendere immediatamente percepibile l’esborso finale.”
Alla luce delle risultanze istruttorie svolte dall’AGCOM, e nonostante le difese svolte sul punto da Ryanair, l’Autorità Garante ha ritenuto che il comportamento posto in essere dal professionista, a partire dal 1° dicembre 2012 (data in cui Ryanair avrebbe dovuto modificare definitivamente le modalità di rappresentazione ai consumatori del prezzo dei biglietti aerei offerti, tenendo fede all’impegno preso nel corso del precedente procedimento) e fino alla data del 7 febbraio 2013 (momento in cui dette modalità appaiono definitivamente rimuovere i profili di scorrettezza contestati), costituisse reiterata inottemperanza della delibera del 15 giugno 2011, n. 22511.
Nel valutare la gravità della condotta della Compagnia aerea ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa da applicare, l’AGCOM ha ritenuto tale condotta “particolarmente grave”, trattandosi di reiterata inottemperanza intervenuta a fronte del mancato rispetto degli impegni che il professionista aveva presentato nel corso della prima procedura di inottemperanza, nonché in considerazione del numero di transazioni effettuate nel periodo dell’infrazione stimate sulla base del numero passeggeri mese (complessivamente circa 2 milioni) e dell’ampia diffusione dei pagamenti con carta di credito.
Considerati tali elementi, l’AGCOM ha ritenuto opportuno comminare una sanzione amministrativa determinata nella misura di Euro 400.000, mentre – in ragione del fatto che durante il procedimento Ryanair ha rimosso definitivamente i profili ritenuti scorretti – non ha applicato la più severa sanzione della sospensione dell’attività di impresa.
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