“In tema di vendita di animali, secondo le norme contenute nel codice civile, la garanzia per vizi dovuta dal venditore indi¬pendentemente da colpa per il solo fatto oggettivo della loro presenza è esclusa soltanto se, ai sensi dell’art. 1491 c.c., il compratore era a conoscenza dei vizi o se gli stessi erano facilmente ricono¬scibili, salvo, in quest’ultimo caso, che il vendi¬tore abbia dichiarato che l’animale ne era esente. Pertanto, qualora l’animale sia risultato affetto da malattia, manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata dalla ingestione accidentale di sostanze tossiche.
(L’acquirente di un cucciolo di pastore tedesco aveva chiesto la risoluzione del contratto di vendita, deducendo che l’animale era risultato affetto da malattia congenita che ne aveva determinato la morte. La Corte ha cas¬sato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda ritenendo che l’attore non avesse as¬solto l’onere probatorio, su di lui incombente, di dimostrare che il difetto patologico e letale — determinato da una malattia congenita — non fosse dipeso da cause accidentali sopravvenute all’acquisto).” (C. Cass. n. 9330/2004)
Dunque il venditore è obbligato a garantire l’assenza di vizi al momento della vendita e, in caso i vizi si manifestino nei giorni successivi, è posto a suo carico l’onere di provare che il difetto non dipenda da malattia congenita, ma da cause accidentali intervenute in un momento successivo all’acquisto.
Cosa succede quindi se i vizi, le malattie, le disfunzioni si manifestano in un momento successivo alla vendita?
Caso interessante è capitato al Giudice di Pace di Palermo il quale si è trovato ad affrontare, nel 2010, una questione riguardante la morte di due cuccioli di Rottweiler per gastroenterite emorragica, ed ha statuito che la mancata o intempestiva denuncia dei vizi dell’animale nel termine di otto giorni dalla scoperta è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia.
Il Giudice ha inoltre chiarito che l’acquisto di animali rientra nella disciplina del codice civile relativa alla compravendita di beni, per cui si possono applicare le disposizioni sulla garanzia per vizi della cosa venduta; e l’articolo 1496 c.c., d’altro canto, stabilisce che “Nella vendita di animali, la garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme sulla garanzia per i vizi della cosa venduta.”
Si può quindi giungere alla conclusione che:
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i vizi coperti da garanzia devono essere preesistenti al momento della vendita o, se insorti dopo, devono derivare da cause preesistenti, nonché essere occulti e gravi;
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è il legislatore a stabilire i termini temporali entro cui poter ottenere la risoluzione contrattuale o la riduzione del prezzo: otto giorni dalla scoperta dei vizi e, comunque, un anno dalla consegna del bene;
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la mancata o intempestiva denuncia dei vizi della cosa venduta entro il termine di 8 giorni dalla scoperta fa decadere il diritto alla garanzia.
Infine un cenno sulle caratteristiche della denuncia: la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la denuncia dei vizi della cosa venduta «non richiede speciali formalità né formule sacramentali e può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione» (C.Cass. n. 539/86) e quindi anche con una semplice comunicazione telefonica (C.Cass. n. 328/91). Inoltre non è necessaria una forma specifica e neanche che siano indicati precisamente i difetti riscontrati: può essere anche una denuncia sommaria, purchè vengano precisati in un secondo momento la natura e l’entità dei vizi (C.Cass. n. 1602/69). In ogni caso è consigliabile, quando possibile, una denuncia scritta e con data certa (raccomandata A/R) la quale offre senza dubbio il maggior grado di certezza in ambito probatorio.
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