Secondo le più recenti statistiche degli istituti di ricerca in Italia circa un terzo delle donne lavoratrici ha contratti part-time. Spesso la scelta famigliare ricade sulla donna che si assume l’onere di lavorare meno ore per poter meglio gestire la prole e la famiglia.
Se, però, i due coniugi sono separati e l’ex moglie percepisce un mantenimento, deve dimostrare in concreto che la scelta di optare per un part-time sia quella migliore per gestire i figli: una scelta che – secondo la Corte d’Appello di Bologna – non convince se la prole ha età adulta, e che quindi non garantisce alla donna di continuare a percepire l’assegno.
Quando i figli crescono il mantenimento cambia
Nella recente sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 255/2023 i giudici chiariscono che è corretto revocare l’assegno divorzile a favore dell’ex moglie che decide di non lavorare a tempo pieno giustificando la propria scelta con la necessità di occuparsi dei figli che, però, sono ormai grandi ed indipendenti e che quindi non richiedono un supporto continuo.
Per la Corte di secondo grado la donna, di professione cuoca, nel corso degli anni avrebbe dovuto tramutare il suo lavoro da tempo parziale in tempo pieno o, quantomeno, non pretendere più il mantenimento dall’ex marito (il quale ne chiede la revoca anche in virtù di una nuova relazione stabile della donna).
Nello specifico i giudici, appurato che uno dei tre figli è maggiorenne e impiegato come manovale, revocano l’obbligo di mantenimento nei suoi confronti. Per gli altri due figli – uno collocato presso la madre e l’altro presso il padre – viene disposta la suddivisione delle spese straordinarie (dipendente dalla diversa capacità reddituale dei genitori).
Niente mantenimento se l’ex fa un part-time
Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento posto a carico dell’uomo nei confronti dell’ex moglie la Corte osserva che la donna “nel corso degli anni avrebbe potuto permettere di aumentare l’orario lavorativo. La scelta di lavorare part-time per provvedere all’accudimento dei figli non appare convincente, alla luce sia della loro prevalente collocazione presso il padre stabilita dalla sentenza di primo grado, sia in ragione dell’attuale età dei figli che non giustifica più un loro costante accudimento”.
Questa considerazione porta i giudici ad accogliere l’appello dell’ex marito revocando così il suo obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex moglie.
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