Se il padre viene licenziato deve pagare gli alimenti?

Le situazioni che vengono a crearsi in famiglia in seguito a una separazione o a un divorzio sono spesso complicate, e non solo a livello emotivo. L’equilibrio economico dell’intera famiglia cambia, diventando più oneroso per entrambi i genitori. Chi, come in questo caso, ha l’onere di pagare un assegno di mantenimento mensile per i figli, può richiedere che venga rideterminato nel caso in cui perda il lavoro all’improvviso.

Non punibile il padre disoccupato che non paga gli alimenti alla figlia ma rimedia appena trova lavoro

Il caso: dalla separazione all’assegno di divorzio

Nel caso esaminato oggi, in fase di separazione il Tribunale aveva disposto l’affido condiviso dei tre figli minori collocandoli presso la madre, alla quale veniva assegnata l’abitazione familiare di proprietà del ricorrente, ancora gravata di mutuo. Inoltre, il giudice aveva stabilito che l’uomo versasse all’ex coniuge 900 euro (300 per figlio) ogni mese.

La corte d’appello di Genova su richiesta dell’uomo aveva rideterminato il contributo di mantenimento in 600 euro mensili (200 per ciascun figlio), sulla base del fatto che nel frattempo il padre aveva perso il lavoro. Impugnando questa decisione la madre aveva deciso di fare ricorso in Cassazione, non ritenendo giusta la rideterminazione dell’assegno dovuto dall’uomo.

Nel ricorso la ricorrente lamentava che per valutare la congruità dell’assegno i giudici avevano omesso di considerare sia le disponibilità patrimoniali dell’uomo (anche con riferimento a quelle più esigue della donna) che la rispettiva capacità di lavoro di ciascun coniuge, oltreché il tenore di vita pregresso assicurato dall’uomo alla famiglia, ridotto a causa della rideterminazione dell’assegno. Inoltre, la donna lamentava che i giudici avrebbero dovuto considerare non solo l’attuale capacità reddituale dell’ex marito, attualmente disoccupato, ma anche le potenzialità lavorative derivanti dalla sua capacità di lavoro.

 Ma per la Cassazione il ricorso è da ritenersi infondato.

Per la Cassazione è legittimo ridurre il mantenimento

La Corte, rispondendo alla donna, ricorda che l’art. 156 c.c. prevede sì il diritto del coniuge di ricevere dall’ex partner quanto è necessario al suo mantenimento in base a circostanze e redditi dell’obbligato, ma non solo: ricorda anche che la normativa prevede che il giudice “su istanza di parte può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di carattere patrimoniale, qualora sopravvengano giustificati motivi”.

Come già più volte spiegato in passato, la Cassazione afferma che, quando viene fatta richiesta, il giudice non solo può, ma deve procedere con la modificazione “quando l’equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale e dalle parti risulti alterato per la sopravvivenza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti” al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento, come ad esempio il licenziamento.

Il licenziamento del padre è valido per ridurre l’assegno di mantenimento

Nel caso specifico, il licenziamento del padre risulta essere una “circostanza sopravvenuta non prevedibile al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento, che ha causato una effettiva riduzione delle sostanze di quest’ultimo”.  

Quindi, a causa del licenziamento e del periodo di disoccupazione, il quadro reddituale complessivo dell’obbligato è risultato essere notevolmente alterato rispetto a quando i due coniugi si erano separati.

Inoltre, la Corte ricorda che, seppur sia finalizzata alla tutela della prole, l’assegnazione della casa coniugale alla ex moglie non può essere ritenuta irrilevante. Per i giudici di legittimità “il provvedimento di assegnazione dell’ex casa coniugale rappresenta un’utilità suscettibile di apprezzamento economico”.

Effetto retroattivo della decisione

Un altro importante principio enunciato dalla Cassazione è quello per cui “gli effetti della revisione dell’assegno di mantenimento dovuta a fatti sopravvenuti – il licenziamento – operano dal momento in cui si sono verificati. La decisione  dei giudici di seconde cure di far retroagire gli effetti della pronuncia di riduzione dell’assegno alla pubblicazione della  sentenza di primo grado risulta, pertanto, conforme al principio di  diritto sopra enunciato”.

Per tutti questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso dell’ex moglie e conferma la correttezza della riduzione dell’assegno di mantenimento, dovuta alla precaria situazione dell’ex marito.

studio legale zambonin

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