Dal mese di Marzo di quest’anno, con la riforma Cartabia, sono state introdotte nuove misure che operano sia in via preventiva sia all’interno dei procedimenti di famiglia già instaurati in modo da offrire una maggior tutela alle vittime di abusi familiari e violenza domestica.
È stata, quindi, introdotta nel codice di procedura civile un’intera sezione denominata “della violenza domestica o di genere” (artt. 473bis.40 – 473bis.46 c.p.c.).
Queste norme si applicano “nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori”.
La riforma prevede, in estrema sintesi, l’abbreviazione dei termini processuali; la possibilità per il Giudice di chiedere anche d’ufficio agli organi inquirenti informazioni in merito ai procedimenti pendenti nonché specifiche norme per evitare la “vittimizzazione secondaria”.
Lo scopo è quello di permettere al Giudice di verificare, già dalla prime fasi processuali, la fondatezza o meno delle allegazioni in modo tale da poter assumere i provvedimenti provvisori più idonei a tutelare la vittima. E infatti, quando il Giudice all’esito dell’istruzione ravvisa la fondatezza delle allegazioni deve adottare i provvedimenti più idonei tra quelli previsti dall’art. 473.bis.70 c.p.c, disciplinando il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la sicurezza della vittima e del minore.
Gli artt. 473bis.69, 473bis.70 e 473bis.71 disciplinano specificatamente gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Vediamo brevemente in cosa consistono gli ordini di protezione.
Ai sensi dell’art. 473bis.70 c.p.c. “il Giudice ordina al coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole la cessazione della condotta stessa e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordine di protezione e, in particolare, dal luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone edin prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.
Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante”.
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