La Legge di Bilancio 2021 istituisce il fondo per gli assolti
Alle preoccupazioni che normalmente colpiscono chi viene coinvolto in un processo penale perché accusato della commissione di un reato, si aggiunge il problema di dover affrontare le spese per gli onorari del proprio difensore il quale sia nel caso in cui lo stesso sia stato nominato dall’interessato (difensore di fiducia) sia che in mancanza sia stato nominato dall’Autorità Giudiziaria (difensore d’ufficio) ha diritto di essere retribuito per l’attività professionale svolta.
Se l’interessato si trova in una condizione di particolare indigenza, ossia con un reddito risultante dall’ultima dichiarazione non superiore ad Euro 12.838,01 aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente con il richiedente, lo stesso potrà presentare tramite il proprio avvocato una domanda che gli consentirà di non spendere nulla in quanto sarà lo Stato a pagare direttamente il difensore (cd. patrocinio a spese dello Stato).
Qualora invece la soglia del reddito venisse superata, non rimane altro da fare che pagare il proprio avvocato, secondo le tempistiche concordate con quest’ultimo.
In caso di assoluzione, le spese legali anticipate nel corso del giudizio dall’imputato non si possono recuperare come invece avviene nell’ambito del processo civile in cui “chi perde paga” in genere rimborsando le spese legali anticipate dalla parte vittoriosa.
Il Fondo degli imputati assolti cambia le cose, consentendo a determinate condizioni di ottenere dallo Stato il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa.
Vediamo quali sono detti requisiti.
Requisiti di accesso
Possono accedere tutti i soggetti assolti con sentenza per mancanza di condizione di procedibilità (es. remissione di querela) o con assoluzione con formula piena, ossia “perché il fatto non sussiste” “per non aver commesso il fatto” “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”.
Deve trattarsi di una sentenza irrevocabile (ossia nessuna parte del processo deve averla impugnata) e l’interessato non deve aver beneficiato nell’ambito del medesimo giudizio del patrocinio a spese dello Stato.
Termine per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il 31/03 dell’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Modalità di presentazione della domanda
Va presentata personalmente dall’interessato sul sito https://lsg.giustizia.it/ mediante SPID, indicando nell’apposita maschera tutte le informazioni richieste, dalle generalità del richiedente, agli estremi del procedimento, al totale delle spese legali per le quali si chiede il rimborso, al reddito imponibile dell’interessato, nonché le coordinate bancarie a cui si desidera ricevere l’accredito.
A tale dichiarazione va allegata una serie di documenti che potranno essere richiesti al proprio legale che penserà a recuperarli presso gli Uffici Giudiziari se non già in suo possesso.
In particolare dovranno essere prodotte le parcelle con la prova dell’avvenuto pagamento da parte del cliente con bonifico bancario e con apposito parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza.
Quest’ultima certificazione serve per attestare che la somma corrisposta per la difesa al proprio avvocato è conforme ai parametri forensi.
Ed inoltre vanno allegate copia conforme della sentenza di assoluzione rilasciata dalla Cancelleria del Giudice che l’ha emessa, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dalla medesima cancelleria, nonché copia conforme dell’atto con cui è stata esercitata l’azione penale (es. decreto di citazione a giudizio).
Detto fondo, decisamente innovativo, consente così in caso di assoluzione di recuperare le somme anticipate per la difesa al proprio legale, alleviando le preoccupazioni per chi, suo malgrado, deve affrontare un giudizio penale difendendosi dalle accuse che gli vengono mosse.