Ti è capitato di sentirti male e di non poter partire per il viaggio prenotato da tempo e ora ti chiedi se ti spetti almeno una parte del risarcimento del prezzo già pagato? La risposta la danno la Corte di Cassazione italiana e la Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Malattia causa annullamento viaggio: cosa dice la Cassazione
Con sentenza del 2018 (la numero 18047) la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora un viaggiatore abbia acquistato un pacchetto turistico all inclusive da una compagnia viaggi, ha diritto alla restituzione della somma versata al tour operator nel caso in cui debba rinunciare al viaggio per colpa di una improvvisa malattia. Tale diritto si applica anche se il turista non ha acquistato una polizza aggiuntiva che si prefigge lo scopo di tutelarlo da eventi imprevedibili quali, appunto, un malore che non gli permetta di partire.
La giurisprudenza italiana è dunque chiara: se il viaggio turistico salta a causa di forza maggiore non prevedibile e in alcun modo addebitabile ad una colpa o intenzione del viaggiatore il contratto deve essere risolto e il denaro versato dal consumatore restituito allo stesso. Il tutto senza il pagamento di penali e senza la necessità di un’assicurazione ad hoc per questo genere di eventi. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, dunque, può essere invocata non solo dal tour operator ma anche da chi di quel viaggio dovrebbe godere.
Nel caso concreto i giudici di legittimità avevano quindi respinto il ricorso del tour operator, già condannato in secondo grado al pagamento dell’intero importo versato da una coppia che, a causa di una grave e improvvisa patologia di uno dei due, non era riuscita a partire per il viaggio programmato.
Annullamento viaggio causa malattia: cosa dice la normativa
A livello normativo quando un viaggio viene annullato per cause di forza maggiore si applica l’art. 1463 del codice civile relativo all’ “impossibilità totale”, il quale prevede che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
In sostanza, se il viaggiatore che ha già pagato parte o tutto il viaggio alla fine non può partire per un fatto che non dipendente dalla sua volontà ha diritto a vedersi risarcito di quanto speso.
Quando si può annullare un viaggio per malattia
Il diritto al risarcimento non spetta, naturalmente, per un qualsiasi raffreddore o per una leggera influenza. Per poter annullare un viaggio causa malattia è necessario che la malattia sia talmente grave da rendere oggettivamente impossibile la partenza del viaggiatore e che sia provabile e attestabile. Pertanto, sarà necessario per il consumatore munirsi di un regolare certificato medico che attesti la patologia, la malattia o l’infortunio in corso rivolgendosi ad un medico.
Annullamento viaggio per malattia: spetta un voucher?
Ed ora vediamo al succo del discorso: in che modo spetta il risarcimento? A rispondere è la Corte dell’Unione Europea che, durante la Causa C-407/21, ha stabilito che, qualora il viaggio venga annullato per causa di forza maggiore (malattia provata compresa), il tour operator dovrà rimborsare il viaggiatore con il denaro e non con un voucher da poter utilizzare per futuri viaggi, tenendo così ancorato il viaggiatore all’organizzatore del viaggio.
Per finire, è importante sapere che questo discorso vale anche per tutti quei viaggi che sono stati annullati causa Covid-19 negli scorsi anni, per i quali spetta un vero e proprio risarcimento in denaro e non un voucher da spendere entro uno specificato lasso di tempo.
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