Il datore di lavoro può obbligarti a rientrare prima dalle ferie?

Probabilmente è il peggior incubo di qualunque lavoratore che, dopo aver faticato diligentemente per un anno e aver atteso con ansia l’arrivo delle ferie si vede suonare il telefono e sente dall’altro capo della cornetta “Signor Rossi, mi scusi ma deve tornare subito al lavoro, abbiamo un’urgenza e non può rifiutarsi”. Un vero tormento solo a pensarci: ma potrebbe mai accadere? Il datore di lavoro può davvero obbligare il dipendente a rientrare prima dalle ferie? Purtroppo, in casi specifici, sì. Ecco quando.

L’obbligo di rientrare prima dalle ferie

Anche se non se ne parla spesso perché quando pensiamo alle ferie pensiamo solo al relax che ne deriva, esiste la possibilità per il datore di lavoro di richiamare in servizio un dipendente durante il periodo di ferie: si tratta di un diritto del capo che per essere esercitato deve essere previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, oppure specificatamente indicato negli accordi aziendali o direttamente nella lettera di assunzione del lavoratore.

Quindi, nel caso in cui il richiamo in servizio sia espressamente previsto dal CCNL o dal regolamento aziendale o sia stato sottoscritto dal dipendente stesso, qualora il datore di lavoro dovesse legittimamente chiamare il lavoratore durante le ferie questi sarebbe tenuto a tornare al lavoro e, qualora non lo facesse, sarebbe perseguibile sotto il profilo disciplinare.

Il richiamo in servizio è legittimo quando vi siano esigenze oggettive della necessità di quello specifico lavoratore a causa, ad esempio, di un’emergenza o di una situazione inaspettata. 

Un caso specifico di obbligo di rientro è dato dalla reperibilità, ossia l’accordo tra datore di lavoro e dipendente mediante il quale quest’ultimo viene maggiormente retribuito durante le ferie per rendersi rintracciabile all’occorrenza. In questo caso, se il datore chiama, il dipendente non solo deve rispondere ma deve anche tornare al lavoro se ce ne fosse la necessità.

Rientrare prima dalle ferie: si può chiedere un rimborso?

Oltre ad essere un supplizio dover rientrare prima dalle ferie per esigenze aziendali, questo può comportare anche dei costi non preventivati anche piuttosto ingenti. Si pensi al dipendente che si trova all’estero e che, in pieno agosto, deve trovare un volo per rientrare in azienda: sappiamo tutti quanto in quel periodo dell’anno anche brevi tratte possano costare.

In questi casi il lavoratore può richiedere un rimborso all’azienda per le spese sostenute per il rientro anticipato. Tale rimborso può essere previsto dal contratto collettivo nazionale applicato, oppure dal regolamento aziendale. In altri casi, invece, può non essere previsto ma ugualmente concesso dal datore di lavoro su richiesta del dipendente, motivata da scontrini o fatture a testimonianza di quanto speso.

Cosa prevedono i CCNL sull’obbligo di rientrare prima dalle ferie

Come poco fa anticipato, vi sono specifici contratti collettivi che prevedono espressamente il rientro in servizio del lavoratore in ferie e le condizioni in cui questo può avvenire. Solo per fare qualche esempio:

  • Il CCNL Metalmeccanica – industria prevede un trattamento di trasferta per il periodo di viaggio in caso di richiamo in servizio, dunque una maggiorazione dello stipendio per il periodo sottratto alle vacanze;
  • Il CCNL del settore alberghiero prevede un rimborso spese per i dipendenti costretti a tornare in servizio che, anche in questo caso, si prefigge lo scopo di arginare quantomeno economicamente il “danno” subito dal rientro forzato;
  • Anche il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio prevede un diritto al rimborso delle spese sostenute per il rientro anticipato.

Ci sono casi di contrattazione collettiva in cui, però, l’obbligo di rientrare prima dalle ferie non è espressamente menzionato: cosa significa? Il datore di lavoro può comunque chiedere di tornare? In questi casi il lavoratore può rifiutarsi di rientrare prima al lavoro, a patto che non vi siano circostanze eccezionali che richiedono specificatamente il suo ritorno, non potendo essere sostituito da alcuno. Ad esempio nel caso in cui il dipendente sia l’unico in grado di accedere ad una determinata procedura online senza la quale l’azienda non può procedere con il lavoro.

Quando il CCNL non prevede l’obbligo di rientro forzato, il datore di lavoro agendo in buona fede e non avendo alternative ha comunque la facoltà di richiedere l’intervento del dipendente in ferie, motivando la richiesta con esigenze aziendali oggettive ed eccezionali. Nota bene: qualora queste esigenze caratterizzate da importante eccezionalità non vi fossero, o nel caso in cui qualche altro dipendente in attività potesse occuparsi del problema, il lavoratore potrebbe comunque rifiutarsi di tornare, rinviando il suo intervento alla data del suo programmato rientro.

Cosa dice la Cassazione sul rientro anticipato dalle ferie

Trattandosi di casi eccezionali (pensaci, quante volte negli anni è capitato a te o a qualche tuo collega di dover tornare prima dalle ferie per risolvere un problema aziendale?) la giurisprudenza non si è trovata spesso ad affrontare questo problema.

Con sentenza n. 27057 del 3 dicembre 2013, però, la Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro può modificare il periodo delle ferie concordate dei dipendenti (e dunque chiedere loro di tornare prima del previsto) solamente per esigenze aziendali urgenti, specificando che le eventuali modifiche dovrebbero comunque essere comunicato con congruo preavviso al lavoratore.

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