Ai sensi dell’art. 404 c.c. “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato predisposto dal legislatore quale misura di protezione per i soggetti la cui capacità di agire sia ridotta proprio in seguito alla situazione di menomazione o infermità fisica o psichica e necessita, per la sua applicazione, dell’accertamento di tale situazione di minorazione nel soggetto beneficiario, idonea a determinare una impossibilità temporanea o permanente nella gestione dei propri interessi.
L’accertamento della ricorrenza di tali presupposti deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, contestualizzando le condizioni di menomazione in relazione al soggetto beneficiario, anche rispetto all’incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali; verificando, dunque, il concreto impedimento che la menomazione o la infermità sussistenti impongano nello svolgimento delle attività gestionali e patrimoniali al soggetto stesso (Cass. Civ. n.21887/2022).
Chi può fare il ricorso per l’amministrazione di sostegno
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario (ipotesi molto rara nella pratica); ovvero dal coniuge o dal convivente; dai parenti fino al quarto grado (genitori, figli, fratelli e sorelle, cugini, zii, nipoti, pronipoti e prozii); dagli affini fino al secondo grado (suoceri, generi/nuore e cognati); infine, dal pubblico ministero che sia a conoscenza di uno stato di possibile pregiudizio della persona.
Il Giudice deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, convocandola avanti a sé in udienza oppure, ove occorra, recandosi nel luogo in cui questa si trova.
La nomina dell’amministratore di sostegno
Accertata l’esistenza dei presupposti indicati dalla legge, il Giudice provvede alla nomina di un amministratore di sostegno indicando gli atti che questo è autorizzato a compiere nell’interesse del beneficiario, a secondo del suo stato di necessità.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario e può essere indicato dallo stesso interessato.
In caso di scelta da parte del Giudice, verrà nominato come amministratore, ove possibile, una persona vicina al beneficiario, quale il coniuge, il genitore, il figlio o un parente prossimo; diversamente, il ruolo potrà essere rivestito da un soggetto professionale iscritto alla lista degli amministratori di sostegno presso il Tribunale cui si svolge la procedura.
Opposizione alla nomina dell’amministratore di sostegno
In caso di opposizione alla nomina di un amministratore di sostegno da parte del beneficiario, il Giudice dovrà tenere in considerazione tale volontà, cui potrà discostarsi solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina.
L’amministrazione di sostegno può essere revocata in qualsiasi momento quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno o taluno dei soggetti che potrebbero presentare l’istanza per l’apertura della procedura (parenti fino al quarto grado e affini fino al secondo grado) ritengano siano venuti meno i presupposti che hanno giustificato l’apertura del beneficio.
Il Giudice, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori per verificare il venir meno dei presupposti, dispone la revoca dell’amministrazione di sostegno.
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