Cane smarrito e mancata denuncia: cosa dice la Cassazione

Ma denunciare la scomparsa del proprio cane, è un obbligo di legge? E se un proprietario decide di non denunciarla sta commettendo reato? E se il cane viene lasciato in un canile pubblico è un reato? Secondo una recente e discussa sentenza della Corte di cassazione il fatto di per sé non è reato e “merita” solamente una sanzione amministrativa pecuniaria.

Cane smarrito e mancata denuncia: cosa dice laCassazione

Cane smarrito: il caso

Il caso esaminato oggi è iniziato quando il Tribunale di Castrovillari ha condannato un uomo per abbandono di animali (art. 727 c.p.), ritenendolo responsabile di aver “abbandonato” il proprio cane regolarmente provvisto di microchip e iscritto all’anagrafe canina della propria regione, non avendone denunciato la scomparsa a distanza di giorni dal suo allontanamento da casa e non avendo provveduto al suo recupero nel canile presso cui era stato portato in seguito al suo ritrovamento. Preso atto della condanna, l’imputato impugna la sentenza e ricorre in Cassazione lamentando, tra le altre cose, che il giudice aveva riconosciuto la responsabilità penale senza considerare le risultanze processuali, dalle quali emergeva come l’animale fosse solito allontanarsi da casa in autonomia restando lontano anche per diversi giorni di seguito.

Nello specifico il cane era stato accalappiato in Calabria, a oltre 200 km da dove abitava, e l’uomo non aveva provveduto al suo recupero immediato. Secondo l’imputato, però, in giudizio era stato provato come il recupero non fosse stato fattibile inizialmente a causa dell’impossibilità di spostarsi da una regione all’altra a causa delle limitazioni legate alla pandemia Covid-19 e, successivamente, alle critiche condizioni economiche dovute alla cessata attività lavorativa dell’uomo, che non gli avevano consentito di spendere del denaro per gli spostamenti necessari al recupero dell’animale. Secondo la difesa, dunque, tali fattori erano in grado di provare la carenza di dolo e, dunque, l’impossibilità di riconoscere il reato di abbandono di animali.

Mancata denuncia di smarrimento del cane: cosa dice la Cassazione

Per la Corte di Cassazione il ricorso va accolto perché il fatto di cui l’uomo è accusato non costituisce reato. Nella sentenza n. 16168/2024 i giudici di legittimità evidenziano come l’art. 30, comma 1, lett. b), l. n. 7/2020 della Regione Puglia (“Norme sul controllo del, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione“) preveda solamente una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00, per qualunque proprietario di cane che non denunci la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento (come nel caso di specie), o la morte dell’animale.

La Cassazione, ricostruendo la vicenda, riconosce come i giudici territoriali abbiano erroneamente ricondotto la mancata denuncia di smarrimento del cane al reato di abbandono di animali. Nello specifico la Corte dichiara l’impossibilità di applicazione dell’art. 727 cod. pen. al caso concreto “in forza del principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen.. La norma penale infatti punisce il reato di abbandono di animali, nozione che comprende qualunque condotta di dolosa volontà di non tenere l’animale con sé o l’attuazione di comportamenti di inerzia e di violazione dei doveri di cura e di custodia del proprio animale, ma che non prevede alcun obbligo penalmente sanzionato di denunciare lo smarrimento dell’animale”.

Si legge nella sentenza che “non integra il reato di cui all’art. 727 cod. pen. neppure sotto la forma dell’abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi, nell’attesa della cessione a privati, vengano assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia“.

Con questa pronuncia la Cassazione chiarisce così un importante concetto: non può configurarsi il reato di abbandono di animali “solo” perché il proprietario non ne ha denunciato lo smarrimento e non lo ha recuperato da un canile pubblico presso cui era custodito in seguito al suo ritrovamento. E non solo: la Corte aggiunge che “si configura il reato in questione solo nel caso in cui il proprietario abbia affidato il proprio cane ad un canile privato, che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, sospenda i pagamenti o non effettui il ritiro dell’animale, qualora sia concretamente prevedibile (per l’inaffidabilità. o per la mancanza di professionalità della struttura affidataria) che l’inadempimento possa determinare l’abbandono del cane da parte del canile”.

Per questo motivo la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di condanna perché il fatto non è previsto dalla legge come reato: non denunciare la scomparsa del proprio cane e lasciarlo in un canile pubblico non è reato ma un semplice fatto punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

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