Si sa: quando è troppo è troppo! Ed evidentemente sentir cantare i galli del vicino per tutto il giorno è stato decisamente troppo per un uomo che, rivolgendosi al Tar del Veneto, ha ottenuto una pronuncia che ha “bandito” i pennuti maschi dal suo raggio d’udito.
I galli disturbano troppo
Tutto nasce lo scorso anno, quando il comune veneto di Chirignago, vicino a Mestre, acconsente alla richiesta di un uomo di creare un piccolo pollaio “domestico” permettendogli di far vivere galline e galli all’aperto nel suo giardino, posizionato in prossimità di altre case. Il problema sorge quasi immediatamente, quando gli animali lasciati liberi di cantare all’aperto infastidiscono per buona parte della giornata e della notte i vicini con i loro canti costanti. Senza perdere troppo tempo un vicino presenta un esposto lamentando problemi igienici e rumori molesti provenienti dal pollaio, capaci di causare un continuo fastidio fisico-psicologico che, si legge nel documento, gli provocherebbe un danno biologico. Nello specifico la denuncia parla di un disturbo acustico provocato dai richiami degli animali che risuonavano dalle ore 03.00 del mattino fino alle ore 18.00 del pomeriggio.
Per tutelare i vicini il Comune decide quindi di fare dietrofront e consentire all’”allevatore” di detenere tutte le sue cinquanta galline, eliminando però la presenza di tutti i galli, ritenuti responsabili del disturbo acustico arrecato al vicinato.
Niente galli nelle zone residenziali
Non soddisfatto della decisione comunale l’allevatore decide di fare ricorso al Tar veneto, che rigetta l’accusa mossa dal proprietario dei galli nei confronti del Comune di aver acriticamente recepito le rimostranze del vicino di casa limitando così il suo desiderio di detenere anche i maschi delle galline. Secondo l’uomo il Comune non aveva svolto alcuna verifica relativa all’effettiva esistenza del disturbo acustico, ma per il Tar si tratta di lamentele ininfluenti. I giudici amministrativi, infatti, sostengono che le modalità di gestione dell’allevamento famigliare devono essere per legge compatibili con le regole della civile convivenza e del benessere animale, riconoscendo come “interesse pubblico” la necessità di tutelare il vicino insoddisfatto e confermando così la correttezza della scelta comunale di adottare il divieto di introduzione dei galli come misura atta a proteggere le ragioni della civile convivenza.
In sostanza per i giudici vietare di detenere i galli per evitare che con il loro canto disturbi i vicini è un provvedimento che rispecchia la normativa vigente.