L’affidamento dei minori ai servizi sociali

La sentenza della Cassazione n. 32290 del 21 novembre 2023 approfondisce il tema dell’affidamento dei minori ai servizi sociali, una misura di protezione per i minori prevista quando i genitori non sono in grado di garantire il benessere dei propri figli. Questa sentenza analizza la nuova normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 149 del 2022 e chiarisce alcune importanti differenze tra le varie tipologie di intervento sui minori.

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Il diritto del minore e i limiti della responsabilità genitoriale

Uno dei principi centrali richiamati nella sentenza è il diritto fondamentale del minore a crescere all’interno della propria famiglia, come previsto dall’articolo 30 della Costituzione Italiana e dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Tuttavia, quando i genitori non sono in grado di assolvere ai propri compiti, il giudice può intervenire a tutela del minore.

Gli articoli 330 e 333 del Codice Civile prevedono la possibilità di allontanare il minore dal contesto familiare e adottare “provvedimenti convenienti” per garantire il suo interesse superiore. Tali misure non devono essere standardizzate, ma calibrate in base alle specifiche esigenze del minore.

Affidamento ai servizi sociali: una forma di tutela

L’affidamento ai servizi sociali rappresenta una specifica forma di affidamento a terzi, in cui il giudice non sceglie un singolo individuo (come un parente) ma affida il minore a un ente pubblico, i cui compiti sono stabiliti dalla legge. Con la riforma del 2022, questa misura è stata formalmente regolata dalla Legge n. 184/1983, articolo 5-bis, entrata in vigore nel febbraio 2023.

Differenze tra affidamento e sostegno alla famiglia

La sentenza sottolinea che gli interventi del giudice a favore del minore possono essere suddivisi in due gruppi principali:

  1. Interventi di sostegno alla famiglia: in questa situazione, il giudice affida ai servizi sociali il compito di assistere i genitori nello svolgimento dei loro doveri, senza privarli della responsabilità genitoriale. Questo tipo di intervento è orientato a rafforzare la famiglia, senza sottrarre poteri ai genitori.
  2. Interventi ablativi: quando i genitori risultano inadeguati, il giudice può limitare la loro responsabilità genitoriale, togliendo loro alcune funzioni e affidandole ai servizi sociali o a un altro soggetto. In questo caso, i servizi sociali non solo supportano i genitori, ma li sostituiscono in alcune decisioni cruciali.

La protezione del minore nel rispetto della proporzionalità

La sentenza evidenzia l’importanza del principio di proporzionalità tra le misure adottate e il fine di proteggere il minore. Secondo la CEDU, qualsiasi intervento dello Stato nella vita familiare deve essere necessario, basato su una legge chiara e deve rispettare l’interesse superiore del minore. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che l’allontanamento del minore dai genitori deve essere una misura temporanea e che lo Stato deve attivarsi per favorire il ricongiungimento familiare appena possibile.

Il ruolo dei servizi sociali

La sentenza chiarisce che i servizi sociali, a differenza dei parenti affidatari, non derivano i loro poteri solo dal giudice, ma anche dalla legge. Hanno compiti propri, come il sostegno alle responsabilità familiari, la vigilanza e l’assistenza. Possono inoltre essere incaricati di condurre indagini sulle condizioni del minore e di assistere il giudice nell’attuazione dei provvedimenti di affidamento.

L’affidamento ai servizi sociali come misura temporanea

Un altro punto rilevante è la natura temporanea dell’affidamento ai servizi sociali. Questo tipo di affidamento deve essere sempre provvisorio e soggetto a revisione. Anche quando non viene specificato un termine finale per l’affidamento, esso non è definitivo e può essere revocato o modificato in base all’evoluzione delle circostanze.

Considerazioni finali

In sintesi, la sentenza della Cassazione n. 32290 del 2023 fornisce una dettagliata analisi dell’affidamento dei minori ai servizi sociali, evidenziando la necessità di tutelare il diritto del minore a crescere in un ambiente familiare adeguato e, quando necessario, di intervenire per garantire il suo benessere. Le misure adottate devono sempre essere proporzionate e temporanee, e lo Stato ha il dovere di favorire il ricongiungimento familiare non appena possibile.