Dì la verità: hai fatto come nei film. Fuga romantica, ubriachi e taaac ti sei ritrovato sposato a Las Vegas? Oppure pensavi di essere stato colpito dalla freccia di Cupido e pochi mesi dopo averla conosciuta ti sei sposato con quella che si è rivelata essere non proprio l’amore della tua vita? Oppure, ancora, dopo anni di fidanzamento finalmente convolate a nozze e subito dopo cambia tutto e decidete di lasciarvi nel giro di due mesi? In tutti questi casi la domanda che sorge spontanea resta una: e l’obbligo di mantenimento? Vediamo insieme cosa dice la Cassazione sull’obbligo di mantenimento dopo un matrimonio breve.
Il caso: matrimonio breve e 3mila euro di mantenimento al mese
Il caso esaminato oggi inizia quando la Corte d’appello di Trieste respinge l’appello proposto da un marito che chiedeva la rideterminazione del mantenimento di 3.000,00 euro mensili disposti dal Tribunale a favore della moglie e l’addebito della separazione nei suoi confronti. La Corte territoriale conferma la previsione dell’assegno in favore della donna, rilevando il grande divario economico tra le parti (in special modo evidenziando la grande differenza tra il vasto patrimonio immobiliare dell’uomo e i modesti introiti economici derivanti dal lavoro da fotografa della donna).
Il marito decide di proporre ricorso in Cassazione sostenendo che i giudici, nel respingere le sue domande, non avessero tenuto in considerazione importanti elementi quali la giovane età della donna e la breve durata del matrimonio, lamentando anche la mancata dimostrazione dello stato di incolpevolezza della moglie in merito alla sua attivazione per ottenere un’attività lavorativa più remunerativa.
Matrimonio breve e obbligo di mantenimento: cosa dice la Cassazione
La Cassazione con sentenza n. 20507/2024 respinge tutti i motivi di ricorso tranne quello legato alla durata del matrimonio. Nello specifico, la Corte ricorda come già in precedenza (Cass. Sent. n. 32914/2022) la giurisprudenza si fosse espressa sostenendo che “la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti:
- Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell’obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell’art. 708 c.p.c.
- Il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno”.
Il dovere di assistenza anche per matrimoni brevi
Per determinare il dovere – che i coniugi hanno reciprocamente – di assistenza materiale, dunque, vanno valutati prima i parametri indicati dalla giurisprudenza: tra questi anche la durata del matrimonio.
Per i giudici “la durata del matrimonio e il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge, ovvero di quello comune, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione dell’assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la spettanza dell’assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo tuttavia siffatti elementi valutabili in quest’ultima sede, ai sensi dell’art. 156 c.c., allo scopo di stabilire l’importo dell’assegno (Cass. N. 20638/2004). La durata del matrimonio e il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento (Cass. N.25618/2007)”.
Anche nel 2017 (sent. n.1622) la Cassazione aveva stabilito chiaramente che la breve durata del matrimonio non può essere preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento nel caso in cui esistano gli elementi che ne danno diritto. Al massimo, come spiegato dalla Corte, “alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento”.
Matrimonio breve: l’eccezione che conferma la regola
La Corte di Cassazione, ripercorrendo la storia giurisprudenziale dei matrimoni breve e dell’obbligo di mantenimento, rammenta l’eccezione che conferma la regola appena enunciata. Nello specifico, nelle ipotesi di matrimoni di durata molto breve, tanto da non essere stata ancora realizzata – al momento della separazione – alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, una volta verificata l’insussistenza di condivisione di vita e la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo tra le parti, si può escludere il riconoscimento del diritto al mantenimento (Cass. N. 402/2018). In questo caso però ad escludere il diritto al mantenimento non è la breve durata del matrimonio di per sé quanto la mancata instaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Proprio per tutti i motivi elencati la Cassazione reputa di dover cassare la sentenza impugnata per dare la possibilità alla Corte territoriale di valutare elementi importanti per la determinazione dell’assegno di mantenimento, esaminando sia la durata del matrimonio, sia l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale a distanza di pochi mesi dalle nozze.
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