L’irrilevanza del fatto nel processo minorile

Quando si parla di processo minorile si fa riferimento a quella particolare procedura che trova applicazione per giudicare i reati commessi da soggetti in età ricompresa tra i 14 ed i 18 anni.

Detta procedura, gestita da appositi organi giurisdizionali del tutto autonomi rispetto a quelli che si occupano degli adulti (Tribunale per i Minorenni) ha come principio cardine quello del recupero del minore che, magari frequentando cattive compagnie, si è lasciato trascinare nel compimento di condotte penalmente rilevanti.

irrilevanza fatto minorile

Questo rito, proprio in tale ottica, prevede diverse “vie di uscita” dal processo e vedono la condanna come ipotesi estrema, ossia quado non sia possibile intervenire diversamente sul minore.

Una di queste possibilità è costituta dalla pronuncia di non doversi procedere per irrilevanza del fatto.

In questo caso, pur a fronte della responsabilità del minore imputato per il reato ascrittogli, lo Stato rinuncia a pronunciare la condanna, in considerazione della scarsa consistenza della condotta criminosa e delle sue conseguenze, nella speranza di un possibile ritorno dell’imputato sulla “retta via”.

In tali evenienze, la rinuncia all’intervento punitivo e la chiusura anticipata del processo sono la risposta più giusta da dare al minore, trovatosi in un periodo transitorio di difficoltà.

I presupposti

I requisiti che devono sussistere per giungere alla pronuncia di irrilevanza del fatto sono tre, i primi due di carattere oggettivo ed il terzo soggettivo.

1. La tenuità del fatto

Il fatto va considerato tenue, a prescindere dalla gravita astratta della fattispecie (pertanto anche una rapina può essere considerata tenue) quando considerato l’elemento oggettivo del reato (modalità dell’azione, entità e conseguenze arrecate alla vittima) e quello soggettivo (intensità del dolo, grado della colpa, movente) presenta un grado di lesività particolarmente basso.

2. Occasionalità del comportamento

Detto parametro presenta caratteri incerti, perché secondo parte della dottrina, non può bastare ad escludere l’occasionalità qualsiasi recidiva, perché se il legislatore avesse inteso considerarla come fattore ostativo all’irrilevanza del fatto, sarebbe stata menzionata espressamente.

Il mero fatto che il minore abbia uno o persino più precedenti, potrebbe non impedire la pronuncia dell’irrilevanza del fatto.

La ragione del suddetto parametro si evidenzia nella circostanza che il fatto, di per sé lievissimo cessa di esserlo se posto in essere più volte, se vengono commessi più volte reati analoghi, imponendo, in questo caso una risposta punitiva.

3. Il pregiudizio alle esigenze educative del minore

Detto presupposto di natura molto ampia e che lascia un elevato grado discrezionale in capo al Magistrato, vuole impedire che la condanna per un reato di lieve entità possa comportare pregiudizi su percorsi educativi in atto per il minore.

Il procedimento    

La declaratoria di irrilevanza del fatto può essere emessa sia nel corso delle indagini preliminari che nell’udienza preliminare, ambito tipico per la sua pronuncia.

Ma nulla impedisce che tale pronuncia venga fatta in ambito del dibattimento, oppure in sede di riti speciali, quali il giudizio abbreviato, anche d’ufficio, ossia anche in assenza di espressa richiesta da parte della difesa o del Pubblico Ministero.

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