Mobili sul pianerottolo: cosa dice la Cassazione

Qualche giorno fa, trovandomi a cena da alcuni amici, a causa dell’ascensore guasto mi sono dovuta fare ben quattro piani di scale a piedi, scoprendo la flora (e anche la fauna, ahimè) residente sui pianerottoli dell’intero palazzo. Alcuni inquilini avevano piante di ogni genere ad accogliere gli ospiti, altri si limitavano al portaombrelli adibito ad appendiabiti per animali domestici mentre altri ancora avevano direttamente la scarpiera accanto al tappetino d’ingresso. Al di là dei personali gusti estetici (e dell’eventuale regolamento condominiale non applicato) d’ora in poi non sarà più possibile godere di “cotanta bellezza” per chi si troverà a fare le scale di quel palazzo perché la Corte di Cassazione ha emesso una pronuncia molto chiara in merito: è confermato il divieto di installare mobili sul pianerottolo.

Mobili sul pianerottolo: il caso

Il caso esaminato oggi vede il proprietario di alcuni appartamenti citare in giudizio dei vicini di casa chiedendo al giudice di dichiarare illegittima l’installazione sui pianerottoli, effettuata da questi ultimi, di mobili ad uso esclusivo dei proprietari, domandando che ne fosse disposta la rimozione assieme alla canna fumaria illecitamente installata e a all’adozione di una nuova tabella millesimale (utile a rappresentare le quote di proprietà del condominio, essenziale strumento attuativo per la ripartizione delle spese).

La corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda, accoglie la richiesta e condanna i condomini a rimuovere mobili e similari collocati nel corso delle scale a loro esclusivo uso, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi e l’adozione di una nuova tabella. In particolar modo, dalla relazione del CTU (consulente tecnico d’ufficio) era emerso che i convenuti avevano trasformato il pianerottolo in modo permanente (tale, tra l’altro, da impedire un pari utilizzo degli altri condomini) collocando, tra le altre cose, la canna fumaria ad una distanza dal tetto inferiore a quella prevista per legge la quale, a causa di lesioni nel proprio condotto, causava una fuoriuscita di fumi e odori che andavano a disturbare l’intero immobile.

Mobili sul pianerottolo: l’ordinanza della Cassazione

I convenuti decidono di impugnare la sentenza dinnanzi alla Cassazione che, però, dichiara inammissibile il ricorso con ordinanza n. 30468/2024.

Nello specifico i giudici di legittimità, come da loro funzioni, non entrano nel merito della causa ma avvallano la decisione assunta dai giudici di secondo grado, ritenuta corretta e legittima nella disposizione del divieto di installare qualsiasi tipo di mobile sul pianerottolo.

Cosa dice la legge relativamente ai mobili sul pianerottolo

La legge all’art. 1102 del Codice Civile indica anche come deve essere utilizzata da ciascun condomino la “cosa comune”. Nello specifico il Codice Civile impone che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.

Per capire quali siano le parti comuni degli edifici, l’art. 1117 del Codice Civile stabilisce che: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

    1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

    2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;

    3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Sulla base di questo la Cassazione ha confermato quindi la sentenza che chiarisce, ancora una volta, che essendo il pianerottolo proprietà comune non è possibile apporci alcun mobile ad utilizzo esclusivo e personale.

studio legale zambonin

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