Il furto al supermercato, cosa mi può succedere?

Furto al supermercato: quando scatta la denuncia penale e quali sono le conseguenze?

Capita molto di frequente che i Giudici dei nostri Tribunali debbano occuparsi delle condotte di soggetti che, un po’ per necessità ed un po’ per una sorta di propensione a simili condotte, entrino in negozi o supermercati, prelevando dagli scaffali dei prodotti, per poi tentare di superare le casse senza pagarli.

Gli stratagemmi che vengono impiegati da tali individui sono in genere quelli di occultare detti prodotti sotto i propri abiti, oppure all’interno di zaini o di borse che riescono a portare con sé all’ingresso del negozio, per poi riempirle con i prodotti che intendono asportare.

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Le Procure prima ed i Tribunali poi sono chiamati a giudicare dette condotte, di sicura rilevanza penale, anche quando i prodotti prelevati (come spesso accade) sono di modico valore, aggirandosi intorno a qualche decina di Euro.

Il reato che viene a configurarsi in questi casi è quello del furto, previsto e punito dall’art. 624 Codice Penale che appunto punisce con la pena da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 154 ad Euro 516 “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”.

In genere si contesta anche l’aggravante dell’art. 625 n. 7) ossia il fatto che la merce è esposta per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (trovandosi collocata in un luogo aperto al pubblico e collocata sugli scaffali a disposizione della clientela dell’esercizio commerciale).

Delitto consumato o tentato?

Una questione molto dibattuta in giurisprudenza con importanti ricadute sull’entità della condanna a cui si va incontro è capire quando avviene la consumazione del reato.

Per risolvere tale problematica occorre rammentare che con il delitto tentato lo Stato punisce penalmente quelle condotte che pur non concretizzandosi nella realizzazione dell’evento (per cause non volute dal suo autore) costituiscono una messa in pericolo del bene giuridico che si vuole tutelare (es. patrimonio).

La reazione punitiva dello Stato è meno afflittiva proprio in ragione della minor gravità della condotta che non ha portato alla realizzazione dell’evento.

Per tornare al caso oggetto del presente articolo, va osservato come la fattispecie del furto consta di due elementi, consecutivi tra loro, ossia la sottrazione e l’impossessamento.

Considerata la sottrazione quale azione di asportazione del prodotto dallo scaffale, occorre individuare quando possa invece verificarsi l’impossessamento, da intendersi come la definitiva acquisizione del possesso del bene prelevato.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a porre fine al dibattito giurisprudenziale sul punto, sono intervenute con la sentenza delle Sezioni Unite 17/04/14 per risolvere la questione se la condotta di sottrazione di merce all’interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato allorché l’autore sia fermato dopo il superamento della barriera delle casse con la merce sottratta.

Sul punto la Corte ha tenuto una posizione soft, nel senso di ritenere che ad escludere la consumazione del reato è la circostanza che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale incaricato alla sorveglianza.

Non potendosi in tal caso realizzata la sottrazione della cosa dal momento che il possessore originario conserva una relazione con il bene e può in ogni momento interrompere l’azione delittuosa, anche nel caso in cui l’autore venga fermato con i prodotti non pagati dopo la barriera delle casse.

In questo caso, la costante vigilanza dell’addetto alla sicurezza esclude l’impossessamento, da intendersi come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’autore del furto, mai raggiunta da quest’ultimo.

Da tale argomentazione, la Suprema Corte qualifica il fatto posto alla sua attenzione come furto tentato.

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