Diritto di cronaca, critica, satira e tutela dell’immagine

Periodicamente riemerge la questione della contrapposizione tra i diritti di cronaca, critica e satira e il diritto all’immagine della persona "offesa": quale dei diritti, tutti costituzionalmente garantiti, prevale sull’altro e qual è il confine entro il quale è possibile esercitarlo?
CRONACA
In linea di massima, l’interesse pubblico alla conoscenza dell’evento prevale sulla tutela della sfera privata dell’interessato soltanto a condizione che il sacrificio di tale ultimo bene sia giustificato da una corretta opera di informazione. La cronaca di un evento dovrà cioè rispettare tre principi fondamentali: 1)verità dei fatti; 2)correttezza delle espressioni; 3)rilevanza sociale dei fatti narrati. Ove siano presenti tali elementi, il diritto di cronaca è ritenuto lecito.
CRITICA
Mentre la cronaca non è altro che una riproduzione di eventi accaduti in prospettiva meramente informativa, il diritto di critica si sostanzia in interpretazioni e approfondimenti critici dei fatti riportati e nell’ espressione di una opinione relativa ad un determinato evento.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, "il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti" (Cass., 16/04/1993).
In tal caso, i principi scriminanti da prendere in considerazione saranno costituiti solo dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione, mentre non si potrà più esigere il rigoroso rispetto della veridicità dei fatti. Infatti, poiché la libertà di manifestazione del pensiero si caratterizza per il fatto di essere potenzialmente discutibile e conflittuale, non è sindacabile il contenuto delle manifestazioni del pensiero, ma esclusivamente la forma, il tempo e le modalità di estrinsecazione.
Sicché il limite all’esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l’agente sconfini in attacchi personali diretti a colpire la figura morale del soggetto criticato, senza alcuna finalità di pubblico interesse e senza pertinenza ai temi in discussione.
SATIRA
La satira, ancorché con intenti polemici, deve comunque essere finalizzata a sottolineare vizi e delle persone, quali manifestazioni di ricorrenti debolezze umane. Sicché non può essere considerato satirico un gratuito insulto, se privo di qualsiasi aggancio con la reale condotta della persona criticata.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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