In tema di risarcimento del danno di vacanza rovinata il Codice del Consumo prevede che le informazioni rilasciate al consumatore nell’opuscolo informativo o indicate nel contratto di viaggio siano vincolanti per l’agenzia o il tour operator, i quali si obbligano a fornire al consumatore/turista i servizi turistici indicati.
Nel caso in cui tali servizi risultino mancanti o differenti rispetto a quelli promessi, il tour operator o l’agenzia di viaggi, a seconda delle responsabilità di ciascuno, sono chiamati a rispondere dell’inadempimento delle obbligazioni assunte e a risarcire il danno causato dal al consumatore per il proprio inadempimento contrattuale.
Nella prassi dei contratti turistici è molto diffusa l’offerta e l’acquisto di pacchetti di viaggio in “formula roulette”, formula turistica che prevede la possibilità per il consumatore/turista di ottenere un pacchetto di viaggio a prezzi molto vantaggiosi, senza però la possibilità di scegliere o conoscere al momento della conclusione del contratto l’albergo o la struttura di destinazione e la sua ubicazione, ma solo la categoria di appartenenza e l’area turistica in cui la stessa sorge.
Tale soluzione permette al tour operator di individuare la struttura di destinazione all’ultimo momento a seconda della disponibilità delle strutture medesime ed al turista di accedere a strutture di categoria garantita a prezzi molto vantaggiosi.
Le obbligazioni che si assume il tour operator nella vendita di un pacchetto di viaggio in formula roulette non sono sempre identiche, ma possono variare a seconda che il tour operator indichi solo la categoria degli alberghi ove il consumatore andrà ad alloggiare, ovvero indichi una scelta tra varie strutture esplicitamente individuate oppure ancora si impegni ad alloggiare il turista in alberghi di una certa categoria e con determinate peculiarità (ad esempio, vicinanza al mare, ovvero dotate di particolari servizi turistici).
Naturalmente le conseguenze del malcontento del turista e la possibilità di richiedere un risarcimento del danno per i disagi dal medesimo subiti variano a seconda dell’ampiezza delle obbligazioni assunte dal tour operator o dall’agenzia di viaggi con la vendita del pacchetto turistico in “formula roulette”; sarà quindi molto importante valutare al momento della conclusione del contratto richiedere di specificare per iscritto le obbligazione che il tour operator si impegna a rispettare, poiché solo l’inadempimento delle medesime potrà essere oggetto di richiesta del risarcimento del danno.
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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