La Cassazione con sentenza 13564/2020 conferma la condanna per calunnia e diffamazione nei confronti dell’ex marito che, attraverso la proposizione di una denuncia –querela, accusava la moglie di avere un amante, quale strumento di reazione alla denuncia di quest’ultima.
La vicenda processuale: imputato colpevole di calunnia e diffamazione
La corte d’Appello di Taranto ha confermato la sentenza de Tribunale che riconosceva l’imputato colpevole di diffamazione (art. 595 c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.) nei confronti della moglie separata.
L’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione sollevando tra l’altro carenze nelle motivazioni delle sentenze impugnate con particolare riferimento alla raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza dei reati contestati.
Confermati i reati di calunnia e diffamazione
Va ricordato che sussiste il reato di calunnia nel caso in cui “con querela, richiesta o istanza diretta all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente” con pena prevista della reclusione da 2 a 6 anni.
Pertanto, ai fini della realizzazione del suddetto reato occorre che un soggetto consapevolmente muovi delle false accuse all’incolpato circa la commissione di fatti che integrano reati, pur nella certezza della loro mancata realizzazione.
Calunnia
Per la Cassazione “Dalla lettura delle due convergenti sentenze di merito risulta la concreta configurazione del delitto di calunnia, derivante dalla formulazione nei confronti della persona offesa di accuse prospettate in termini volutamente diversi da quanto accaduto realmente e dunque non spiegabili soggettivamente sulla base di diversi apprezzamenti del reale.”
Pertanto nel caso in esame, la querela presentata dall’ex marito come ritorsione nei confronti della ex moglie, deve contenere delle ulteriori false accuse, non limitate alla circostanza del tradimento, in quanto detta condotta, benché riprovevole moralmente, oggi non è più reato.
Diffamazione aggravata
D’altro canto i Giudici hanno rilevato anche la diffamazione aggravata in ragione all’accusa ingiustificata da parte dell’imputato nei confronti della moglie di intrattenere una relazione extra-coniugale con un altro uomo.
Per motivare la conferma di quest’ultimo reato, la Cassazione ha affermato che l’aver falsamente addebitato, sulla base di una sviata rappresentazione della vicenda, di intrattenere una relazione extra-coniugale con un altro uomo, “costituisce lesione dell’altrui reputazione, che integra il delitto di diffamazione”.
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