La Legge del 08-02-2006 n. 54 ha apportato modifiche sostanziali relative ai provvedimenti riguardanti i figli in sede di separazione personale dei coniugi, per un verso capovolgendo le norme precedentemente vigenti in materia.
In particolare, larticolo 155 del codice civile, che nella sua formulazione originaria prevedeva laffidamento dei figli ad uno solo dei due coniugi, è stato sostituito in maniera da privilegiare laffidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, salvo il caso in cui ciò non sia possibile o vada contro gli interessi della prole.
Ed infatti, il nuovo articolo 155, così come modificato dallart. 1 della Legge 54/2006 citata, recita:
«Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati
».
«Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore
» (art. 155 bis).
E evidente la differenza rispetto al sistema precedente: il giudice dovrà sempre privilegiare laffidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, salvo quando una valutazione specifica della situazione famigliare non giustifichi laffidamento ad uno solo di essi, avendo riguardo allinteresse dei figli minori coinvolti nella separazione.
Una recente sentenza del Tribunale di Firenze in argomento, a seguito di una lunga istruttoria diretta a verificare lopportunità di disporre laffidamento condiviso in un caso di rifiuto di un minore verso uno dei genitori, supportata altresì da una terapia psicologica e da vari tentativi (falliti) di riavvicinamento tra il minore e il genitore rifiutato, ha ritenuto che non potesse essere disposto laffidamento condiviso del minore. Nel caso sottoposto al Tribunale di Firenze il Giudice ha disposto laffidamento esclusivo allaltro genitore, nonché la prosecuzione della terapia psicologica diretta al recupero del rapporto con il genitore rifiutato (Trib. Firenze, 22/04/2006). Ed infatti, nonostante le chiare indicazioni del legislatore, è compito del Giudice ricercare linteresse primario del minore e disporre di conseguenza.
Pubblicato su QN-Economia & Politica – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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