Affittacamere in condominio? Apriti cielo! Che spesso tra dirimpettai e vicini di casa non scorra buon sangue non è certo un’eccezione. Quando poi ad abitare un appartamento sono persone sempre differenti e per periodi brevi diventa davvero difficile tenere a bada i più curiosi e pignoli condomini. Per questo spesso l’attività di affittacamere non è affatto vista di buon occhio, come nel caso di oggi. Eppure, secondo il Tribunale di Roma interpellato da un condominio, quella di affittacamere non può considerarsi un’attività vietata a priori, anche se a stabilirlo è il regolamento condominiale.
Affittacamere in condominio: il caso
Tramite i propri legali rappresentanti un condominio romano porta in giudizio le proprietarie di un appartamento che svolge attività di affittacamere, ritenuta dai condomini una violazione dell’art. 12 del regolamento condominiale e del Regolamento delle strutture ricettive extralberghiere della regione Lazio, chiedendo al Tribunale di intimare alle convenute l’immediata cessazione dell’attività con tanto di risarcimento ai restanti condomini per i danni patiti.
Le proprietarie dell’appartamento dal canto loro contestano la fondatezza delle domanda chiedendone il rigetto: richiesta che viene prontamente accolta dal Tribunale di Roma con sentenza 80/2022.
Divieto di svolgere attività di affittacamere: il condominio deve provare la decisione
Secondo il giudice di primo grado è pacifico che le proprietarie svolgano attività di affittacamere e anche che questa attività sarebbe in violazione del regolamento condominiale in virtù di specifico divieto che, però, deve “ritenersi inopponibile non essendo stata provata la natura contrattuale di tale regolamento: il condominio si è infatti limitato solo ad affermare che la relativa delibera di approvazione – risalente al 1963 – è stata adottata all’unanimità di tutti i partecipanti al condominio e tuttavia non ha mai fornito la prova di tale contestato assunto.”
Affittacamere in condominio, si può vietare?
Il Tribunale rileva inoltre che in merito al divieto di destinare gli alloggi “a qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini o sia contrario all’igiene, alla moralità ed al decoro dell’edificio” – divieto contenuto nell’art. 12 – appare comunque evidente che l’attività di affittacamere non può ritenersi affatto ricompresa in tale generica previsione (così come già stabilito dalla Cassazione con sentenza 21307/2016)”.
Inoltre il solo fatto che possano esserci episodi sporadici di disturbi alla tranquillità non può portare al radicale divieto dell’attività voluta dal proprietario di casa, seppur l’immobile sia inserito in un contesto condominiale. Nel caso specifico, inoltre, le testimonianze portate in giudizio dal condominio non sono ritenute sufficienti a procedere con la richiesta, in aggiunta al fatto che non sono stati specificamente documentati e quantificati i danni agli altri condomini riconducibili all’attività di affittacamere.
Per tutti questi motivi il Tribunale di Roma con sentenza 80/2022 rigetta la domanda del condominio.
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