In diverse occasioni è stata rivolta a questo Studio la questione se le Agenzie di Viaggio possano – nell’ambito della propria attività – accompagnare ed illustrare ai propri Clienti i luoghi di maggior interesse turistico della zona, senza che ciò sia oggetto di contrasto con la disciplina delle professioni di guida e/o accompagnatore turistico.
Al riguardo, abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza esaminando l’intricato assetto normativo in materia, che si articola in un intreccio di leggi statali e regionali.
La Legge 29 marzo 2001, n. 135 intitolata “Riforma della legislazione nazionale del turismo” all’art. 7, disciplina le imprese e le professioni turistiche e demanda alle singole Regioni la disciplina delle autorizzazioni e dell’estensione dell’attività turistica.
Sempre a livello statale, la Legge del 17 maggio 1983 n. 217, disciplina (tra le altre) le figure di guida turistica e accompagnatore turistico, stabilendo che (art. 11):
“Le regioni accertano i requisiti per l’esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
(omissis)
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo”.
Ancora, il D.P.R. del 13/12/1995 stabilisce che le Regioni individuano i siti che possono essere illustrati solo da guide specializzare; i predetti siti sono individuati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico, storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell’ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale. Tra questi siti rientrano anche quelli riconosciuti dall’UNESCO quale patrimonio dell’umanità.
Quindi, nei predetti luoghi, i turisti possono essere accompagnati solo da guide specializzate.
A livello regionale, rileva il Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo (L.R. n. 42/2000), così come modificato dalla L.R. 14/2005.
Detta norma prevede che tra le attività delle agenzie di viaggio, rientrano “la realizzazione di punti di informazione al pubblico, l’informazione e l’assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi negli aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto” (art. 3) e definisce ancora una volta l’attività, l’accesso e la disciplina delle professioni turistiche (tra cui guida ed accompagnatore).
A riguardo dell’accompagnatore turistico (art. 110), la norma espressamente esonera dall’osservanza dei requisiti per l’accesso alla professione “i dipendenti delle agenzie di viaggio nell’esercizio della propria attività lavorativa”.
In conclusione, quindi, il servizio di accompagnamento ed illustrazione di luoghi di interesse turistico, può essere svolto dai titolari, soci o dipendenti dell’Agenzia, senza alcuna autorizzazione, con esclusione dei siti che, per il loro interesse culturale, sono indicati in un elenco redatto dalla Regione e prevedono l’accompagnamento dei turisti solo da parte di guide specializzate.
Questa la normativa in vigore fino al 21/06/2011, data in cui è entrato in vigore il Codice del Turismo che ha abrogato, tra l’altro, la Legge n.135 del 2001 nonché l’art.10, comma 4, D.Lgs 7/2007 convertito nella legge 40/2007 (disciplina dell’attività di guida turistica e accompagnatore turistico) con conseguente modifica delle norme di accesso alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico fin’ora riservato a coloro che erano in possesso di laurea in materie specifiche.
Per l’accesso alle professioni turistiche di guida turistica, guida naturalistico-ambientale, accompagnatore turistico e animatore turistico rimane, quindi, operativo il percorso ordinario previsto dalla normativa regionale di riferimento.
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