Requisiti soggettivi dell’offerente e criteri di valutazione delle offerte nelle procedure di evidenza pubblica relative agli appalti di servizi.
Si erano succedute, nell’ultimo biennio, sentenze della Corte di Giustizia della UE e prese di posizione della Commissione Europea circa il divieto di introdurre, nella valutazione comparativa delle offerte per l’ottenimento di una aggiudicazione, requisiti soggettivi dell’offerente, con particolare riguardo alle capacità tecniche ed economiche di quest’ultimo (distinzione fra requisiti soggettivi dello offerente e requisiti oggettivi dell’offerta).
A ciò si era conformata la Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che aveva, in un paio di occasioni, prescritto alle stazioni appaltanti di tener ben distinti i requisiti dell’offerente dalla valutazione intrinseca delle offerte.
Viceversa, il Consiglio di Stato, Sezione V, del 2 ottobre 2009, con sentenza n. 6002, e Sezione VI, con sentenza 18 settembre 2009, n. 5626, confermando, in entrambe le occasioni, sentenze del T.A.R. Lazio, ha visibilmente e significativamente attenuato l’anzidetto divieto di
commistione.
Infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la esperienza delloperatore, da cui possono trarsi indici significativi della qualità delle prestazioni e della affidabilità dell’impresa, possa essere valutata in sede di scelta dell’offerta da premiare con l’affidamento, particolarmente in materia appalti di servizi, a condizione che tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione complessiva dell’offerta.
In termini di condivisione sostanziale e di buon senso, il giudizio del Consiglio di Stato (che non si sa se determini una vera e propria inversione di giurisprudenza, o sia una rondine che non fa primavera) che introduce caratteristiche soggettive nei criteri di valutazione qualitativa delle offerte aventi ad oggetto appalti di servizi, può anche essere condiviso, ma ne risulta sicuramente sovvertita la regola ripetutamente posta dagli organi comunitari e dalla stessa Autorità di Vigilanza.
Il Consiglio di Stato, in entrambe le occasioni e, soprattutto, in quella di cui alla sentenza della Sezione VI (n. 5626/2009) ha fatto riferimento anche alla esigenza di consentire alle imprese di minori dimensioni e di più ridotta esperienza di concorrere alla gara per l’affidamento di un appalto di servizi, esigenza che può dirsi suscettibile di soddisfazione attraverso lo strumento della ATI con imprese maggiori e più esperte, ovvero, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, attraverso lo strumento dello avvalimento.
Indipendentemente da ciò che potrà osservare o contestare la Commissione Europea (fino al limite della procedura di infrazione nei confronti dellItalia) si può osservare che queste aperture del Consiglio di Stato possono determinare esiti di gara assai discutibili, perché i precedenti dell’imprese concorrenti, particolarmente se i requisiti soggettivi di qualificazione attengano a servizi prestati in realtà geografiche in qualche modo a rischio, potrebbero dar luogo ad aggiudicazioni oggettivamente poco attendibili.
Bisognerà osservare se questo orientamento benevolo e possibilista prenderà piede o meno.
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