Codice di procedura civile
Art. 707 – Comparizione personale delle parti
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
(Articolo sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e-ter), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 8, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 e dall’art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006, n. 50), le cui modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, a decorrere dal 1° marzo 2006.).