Assegno di divorzio: le nuove regole dettate dalla Cassazione a Sezioni Unite

A poco più di un anno dalla sentenza n. 11504/17 che fissava il criterio dell’indipendenza economica ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio per l’ex coniuge, dalla Cassazione arriva ora un indirizzo ben diverso.

La sentenza delle Sezioni Unite n.18287/18 è chiara: ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio è necessario valutare anche il contributo alla famiglia apportato dal coniuge richiedente l’assegno.

Il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione in merito all’assegno di divorzio

Ecco in 10 punti cos’ha stabilito la cassazione:

assegno di divorzio

  1. La scelta di sciogliere l’unione matrimoniale determina un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie;
  2. Il legislatore impone di accertare l’esistenza e l’entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l’obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti
  3. A seguito di tale accertamento può venire in evidenza il profilo assistenziale dell’assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e priva di redditi da lavoro. Oppure possono riscontrarsi delle disparità tra le rispettive situazioni patrimoniali dei due coniugi, di entità variabile;
  4. Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio (assegno di mantenimento) a favore del coniuge più debole ha natura composita e deve essere desunto facendo riferimento al principio di solidarietà.
  5. La determinazione dell’assegno di divorzio non può essere riconosciuto solamente quando il coniuge più debole sia assolutamente privo di reddito e di mezzi per procurarselo – come previsto dalla recente sentenza di Cassazione del maggio 2017 – né esclusivamente basato dal raffronto sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – come sostenuto dall’orientamento precedente alla sentenza del maggio 2017.
  6. Per valutare se è dovuto o meno l’assegno di divorzio, devono essere valutati diversi parametri tra cui: la durata del matrimonio, il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare, anche in relazione alle potenzialità future, le scelte di conduzione della vita famigliare adottate e condivise in costanza di matrimonio, riguardanti i ruoli rivestiti dai coniugi all’interno della famiglia.
  7. In particolare il Giudice è chiamato ad accertare se la condizione di squilibrio patrimoniale dei coniugi sia da ricondurre alle scelte di vita comuni adottate durante il matrimonio ed alla ripartizione dei ruoli all’interno della famiglia, in relazione all’età del richiedente ed alla durata del matrimonio.
  8. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s’inserisce la fase di vita post matrimoniale.
  9. L’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
  10. L’assegno di divorzio ha una funzione riequlibratrice delle posizioni degli ex coniugi che non è più però da rapportarsi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma solo al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione patrimoniale comune o di ciascuno di essi.

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