La sentenza n. 3797/2008 della Corte di Cassazione tratta il delicato problema dell’attribuzione, in caso di divorzio, dell’assegno di mantenimento a favore di uno dei due coniugi.
La suprema Corte cogli l’occasione per confermare il disposto secondo il quale il riconoscimento dell’assegno di mantenimento è condizionato al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge beneficiario dell’assegno stesso.
Nel caso di specie, la ricorrente lamenta l’attribuzione, a suo carico e a favore del marito, di un assegno di mantenimento in violazione dell’articolo 156 c.c. comma 1°, che condiziona il riconoscimento dell’assegno di mantenimento al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge beneficiario dell’assegno stesso. I primi giudici avevano riconosciuto, a favore di quest’ultimo, nonostante l’addebito della separazione, un assegno a titolo di mantenimento che la moglie doveva corrispondere in quanto soggetto economicamente più forte; ed infatti: “l’assegnazione della casa di abitazione alla moglie era giustificata per evitare di interrompere il rapporto di confidenza della moglie con i luoghi in cui era vissuta e di vicinanza, anche fisica, con le persone a lei care che abitavano nello stesso stabile (la sorella ed uno dei nipoti), anche se dall’unione non erano nati figli e la moglie risultava proprietaria di altri immobili, a differenza del G. che era soltanto comproprietario dell’alloggio adibito a casa coniugale. Tuttavia la Corte riteneva di ovviare alle difficoltà che il G. , non più giovane per essere nato nel 1948, essendo stato posto in mobilità avrebbe incontrato nella ricerca di un nuovo lavoro, riconoscendogli un assegno di mantenimento a carico della moglie nella misura di euro 300 mensili”.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso della moglie e cassa la sentenza impugnata nella parte in cui condanna la moglie al versamento di un assegno di mantenimento in favore del marito.
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