L’assegno divorzile è di fatto negato anche se l’ex coniuge non convive con il nuovo partner. Scopriamo perché.
Assegno divorzile negato se si costituisce un nuovo nucleo familiare
La Suprema Corte a partire dal 2015 ha affermato il principio per cui “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo di ogni obbligo” (Cass. Civile n.6855/2015; Cass. Civile ordinanza n.2466/2016).
Secondo, quindi, il predetto principio giurisprudenziale, la creazione di una nuova famiglia, anche di fatto, esclude in modo definitivo il diritto a richiedere l’assegno divorzile.
Recentemente alcune pronunce hanno escluso il diritto all’assegno divorzile ritenendo che anche l’instaurazione di una relazione affettiva stabile e duratura, che comporti la condivisione di momenti rilevanti e frequenti di vita, di svago e di vacanza, valga ad attribuire alla relazione quelle caratteristiche di progetto di vita comune richieste dalla Suprema Corte al fine di considerare rescissa ogni connessione con la pregressa fase di vita matrimoniale e, conseguentemente, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.
L’assegno divorzile può essere negato anche in assenza di coabitazione
La mancanza della coabitazione non è stata ritenuta un elemento idoneo ad escludere la costituzione di una famiglia di fatto, in quanto tale scelta potrebbe dipendere da molteplici ragioni, non ultima anche quella volta proprio a tentare di evitare la possibile perdita del diritto all’assegno divorzile.
Sul punto, si segnala una recente sentenza del Tribunale di Milano del 30.01.2018 che ha così concluso “la pacifica relazione affettiva della sig.ra F. che si protrae ininterrottamente dall’estate del 2013, per le sue caratteristiche di durata, stabilità e condivisione di vita con il nuovo compagno, a prescindere dalla mancanza di coabitazione, vale ad escludere il diritto della sig.ra F. a vedersi riconosciuto l’assegno divorzile”.
Ed ancora, sull’irrilevanza del requisito della coabitazione, si segnala, altresì, un’ordinanza del Tribunale di Como del 12.04.2018 ai sensi della quale “la costituzione del nucleo familiare di fatto non è esclusa per il solo fatto che i due partner abbiano liberamente optato per soprassedere, al momento, dalla istaurazione di una stabile convivenza, il che del resto può avvenire anche per le coppie coniugate; anche in costanza di matrimonio, infatti, il dovere di coabitazione può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, di studio ecc. sì da non escludere la comunione di vita interpersonale (Cass. Civile n.19439/2011; Cass. Civile n.17537/2003) e quindi non si vede perché non possa essere esercitata detta facoltà anche da parte delle coppie non coniugate, unite affettivamente e legate, anche, da reciproci diritti e doveri nei confronti della prole, le quindi, quindi, ben possono essere intese come nucleo familiare di fatto o, modello familiare atipico, anche in difetto di stabile coabitazione, ove il loro legame integri una comunione di vita interpersonale”.
Si ampliano, quindi, i motivi per cui l’assegno divorzile può essere negato.
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