Revoca dell’assegno per ex coniuge convivente: sentenza della Cassazione
È datata 5 febbraio 2018 la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione che esclude l’obbligo per l’ex coniuge all’assegno coniugale nei confronti della ex, ormai convivente con un’altra persona, così confermando l’orientamento più volte affermato dalla Corte che equipara – ai fini della debenza dell’assegno di mantenimento al coniuge – la convivenza more uxorio ad un nuovo matrimonio.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2732/2018 afferma che la scelta dell’ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura all’evidenza ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei, fa venir meno il diritto all’assegno. Ciò del tutto indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente.
La convivenza more uxorio è da intendersi come la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita, ritenuta legittima dalla Cassazione poiché non contrastante né con il buon costume né con l’ordine pubblico.
Il caso concreto: la Cassazione stabilisce la revoca dell’assegno per ex coniuge che convive
Nel caso concreto, in un procedimento di modifica di condizioni di divorzio, la corte d’Appello di Brescia aveva escluso che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, beneficiario dell’assegno, facesse venir meno il diritto all’assegno stesso. In merito a questa decisione entrambi gli ex coniuge decidono di fare ricorso.
Nel ricorso incidentale l’ex moglie afferma che la convivenza more uxorio già esisteva durante la procedura di divorzio (se così fosse il marito avrebbe dovuto proporre la questione in tale ambito), sostenendo inoltre che il marito aveva ammesso la situazione.
Nel verbale presidenziale risultava invece che il marito si era limitato a precisare che esisteva una relazione della moglie con altra persona. Secondo la Corte una riconosciuta relazione sentimentale è ovviamente altra cosa rispetto alla convivenza more uxorio ed è ben possibile che la relazione si sia poi trasformata, successivamente alla pronuncia di divorzio, in convivenza.
La Corte, quindi, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, che, fermo il principio per cui la convivenza more uxorio dell’ex coniuge esclude il suo diritto all’assegno, dovrà accertare il momento in cui la convivenza si è costituita.
La normativa dell’assegno di mantenimento
Bisogna ricordare che la ratio dell’assegno di mantenimento è quella di tutelare gli eventuali figli ed il coniuge economicamente più debole, garantendo la prosecuzione dei doveri assistenziali e solidaristici nascenti dal matrimonio.
L’assegno di mantenimento non è immutabile nel tempo, ma è strettamente legato alle condizioni che fanno sorgere il diritto stesso. Per questo, la legge ha previsto che il mantenimento possa essere modificato e addirittura revocato.
Il precedente
A tal proposito la Corte, con sentenza n. 25845/2013, si era già precedentemente pronunciata in tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio stabilendo che il parametro dell’adeguatezza dei mezzi, rispetto al tenore di vita goduto tramite la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi, viene meno di fronte all’instaurazione, da parte di questi, di una nuova famiglia.
Sulla base di questo, la sentenza sopra citata dichiara inammissibile il ricorso incidentale nei confronti di una decisione della Corte di appello di Reggio Calabria, che stabiliva la riduzione dell’assegno di mantenimento nei confronti della ricorrente incidentale a seguito di un miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente stessa per effetto della provata convivenza more uxorio con un altro uomo con cui aveva generato un figlio.
Sui presupposti dei connotati di stabilità e continuità assunti dalla convivenza e dalla successiva nascita, la Corte di Cassazione respinge la domanda di assegno divorzile proposta dalla donna.
Qual’è la novità introdotta?
Con la recentissima pronuncia del 5 Febbraio 2018 la Corte sancisce che la possibilità di revoca dell’obbligo di mantenimento può effettuarsi non solo quando l’ex coniuge intrattenga una convivenza more uxorio costituendo una nuova famiglia, ma anche nel caso in cui “semplicemente” intrattenga una convivenza stabile e duratura, senza l’esistenza di figli.
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