Assicurazione scaduta: multa anche se auto in sosta privata

L’auto della nonna che non guida ormai da anni e da tempo è parcheggiata lungo il vialetto di casa è comunque da assicurare? Se mi trasferisco all’estero per un anno e lascio l’auto parcheggiata sotto casa devo rinnovare l’assicurazione anche se non la guiderò per tutto quel tempo? La risposta è sempre sì: se la vettura è situata in luogo aperto al pubblico dove rischierebbe di essere oggetto di incidente deve essere coperta dall’assicurazione. A confermarlo è stata la recente sentenza della Corte di Cassazione n.37852/2022, che ha rigettato il ricorso di un uomo multato per non aver assicurato l’auto parcheggiata in strada privata.

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 L’auto in strada privata deve essere assicurata

Il Giudice di pace di Lucca prima e il Tribunale poi, hanno respinto l’opposizione del ricorrente contro una multa della Polizia Locale, che lo aveva sanzionato per aver lasciato in sosta la propria autovettura priva di assicurazione. Secondo l’appellante, trattandosi di parcheggio privato, non si doveva applicare l’obbligo della copertura assicurativa, nonostante sia un luogo comunque aperto alla circolazione veicolare.

In Cassazione i giudici confermano la decisione assunta nei primi due gradi di giudizio. In risposta alle numerose lamentele avanzate dal legale del ricorrente, la Corte ricorda che per essere valido il verbale che denuncia l’infrazione deve  contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, con riguardo a giorno, ora e località, così da garantire il contraddittorio da parte del presunto contravventore.

Nel verbale contestato dal ricorrente viene specificato che “La mancata contestazione immediata è, poi, giustificata dalla assenza del contravventore (implicita nel fatto della sosta)”. Anche per questo la Corte ricorda che “la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione, sicché, in caso di violazione delle norme sulla sosta, che presuppongono l’assenza del conducente del veicolo, è sufficiente che nel verbale sia dichiarata l’impossibilità materiale della contestazione immediata, senza che sia necessario l’espresso riferimento all'(implicita) assenza del trasgressore”.

Se l’area è aperta al pubblico al pubblico serve l’assicurazione

Inoltre, nonostante l’area dov’era parcheggiata l’auto fosse di proprietà privata, il ricorrente non ha dimostrato che l’intera via fosse privata e inibita al passaggio delle auto di terzi (anche per la sosta temporanea). Il tribunale, infatti, nella sentenza ha spiegato che “il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non è seriamente contestabile l’obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi”.

È lo stesso Tribunale – come riportato dalla Corte – che specifica “La definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva Sez. 2, n. 14367 del 5 giugno 2018”.

Viene accolto, infine, solamente il motivo con il quale si chiedeva di rideterminare gli onorari e diritti per il grado di appello. La sentenza impugnata va cassata solamente in relazione alla censura accolta dalla Corte.

Lasciare un’automobile non assicurata in una strada privata ma aperta al pubblico, dunque, non esonera il proprietario dall’obbligo di assicurazione della vettura, potendo sempre essere oggetto di incidente stradale.

studio legale zambonin

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