Con la sentenza n. 32151 del 20/11/2023 la Corte di Cassazione torna sullo spinoso argomento relativo al mantenimento dei figli maggiorenni e alle tutele a questi riservate, tra cui il godimento della casa famigliare a favore del genitore convivente.
La questione sottoposta alla Corte di Cassazione
La ricorrente, madre del figlio maggiorenne, si opponeva alla richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento versato dal padre a favore del figlio maggiorenne ed all’assegnazione della ex casa famigliare, presso cui la ricorrente conviveva insieme al figlio.
Appurato nei primi gradi del giudizio che il figlio svolgesse da tempo una regolare attività lavorativa, la ricorrente insisteva perché venisse comunque mantenuta l’assegnazione della casa familiare in cui viveva con il figlio, nonostante questi avesse raggiunto l’autosufficienza economica. La ricorrente sosteneva che la casa familiare era ancora il luogo di convivenza stabile del figlio, che vi faceva ritorno ogni giorno dopo il lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha respinto la domanda della ricorrente, ritenendo che il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio fosse un elemento sufficiente a revocare l’assegnazione della casa familiare.
La Corte di Cassazione, richiamando il principio espresso in precedenti pronunce, ha affermato che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate“.
La revoca dell’assegnazione della casa familiare è un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
La Corte ha pertanto concluso che l’autosufficienza economica del figlio fosse sufficiente a dimostrare che il suo interesse a permanere nella casa familiare era venuto meno.
In particolare, la Corte ha osservato che il fatto che il figlio facesse ritorno nella casa familiare ogni giorno dopo il lavoro non era sufficiente al mantenimento dell’assegnazione della casa famigliare a favore del genitore con esso convivente.
Conclusioni
In conclusione, se un figlio maggiorenne raggiunge l’autosufficienza economica, il giudice può revocare l’assegnazione della casa familiare al genitore convivente, nonostante il perdurare della coabitazione.
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