Attenzione a dire che qualcuno è così terribile da non meritarsi né i regali di Babbo Natale né quelli della Befana! La questione è giunta fino alla Corte di Cassazione che si è pronunciata confermando che quest’affermazione può essere un’offesa alla reputazione e può comportare una condanna penale.
Il caso presentato alla Cassazione
La Cassazione con sentenza n. 42653/2010 ha confermato la condanna già precedentemente confermata dal Tribunale di Treviso, inflitta dal giudice di pace, a pena pecuniaria condonata, spese e risarcimento alla parte lesa. Il condannato aveva affisso nella bacheca aziendale una lettera indirizzata alla parte offesa con il chiaro e preciso intendo di esporre a ridicolo la vittima. All’interno del testo che ha portato alla condanna dell’autore, quest’ultimo dichiarava espressamente che “un bambino in analoga situazione assumerebbe una posizione certamente più dignitosa della sua [….] le ricordo inoltre che all’interno dell’azienda non esiste alcun Babbo Natale o Befana che concedano regali a personaggi come lei.”
L’offensività ritenuta per la divulgazione della missiva non è stata esclusa a differenza invece della scriminante dell’esercizio di critica sindacale, invocata dalla difesa insieme alla ritorsione o provocazione. La valutazione posta in essere dai giudici non ha tenuto in considerazione nessuna attenuante, evidenziando anzi l’assenza di reciprocità, potendosi configurare solo la ritorsione per fatto ingiusto altrui a fronte dell’interesse dell’organismo nel cui nome e per cui conto il condannato ha offeso la reputazione della vittima. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso del ricorrente e lo condanna al pagamento delle spese del procedimento.
La Corte di Cassazione ha dunque voluto confermare la condanna a chi, tra il serio ed il faceto, invocando Babbo Natale e la Befana, ha voluto danneggiare la reputazione di un soggetto, esponendolo al ridicolo proprio nel luogo di lavoro.
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