Per la Cassazione il danno non patrimoniale derivante da banchetto di nozze rovinato deve essere specificatamente provato dai ricorrenti poiché non rientra nel semplice inadempimento della società di catering.
I primi gradi di giudizio
Dopo aver pagato 17.700 euro per il banchetto di nozze rovinato dalla pessima qualità del servizio e del cibo offerti, i neosposini decidono di dichiarare la risoluzione del contratto rivolgendosi al Tribunale e chiedendo la condanna della società di catering al risarcimento del danno non patrimoniale corrispondente al forte imbarazzo provato nei confronti degli ospiti e causato dal mal servizio offerto dalla società.
Quest’ultima si è costituita in giudizio difendendosi, dichiarando la decadenza dal diritto di garanzia per la mancata tempestiva denuncia dei vizi e in ogni caso contestando la fondatezza dell’opposizione.
Il Tribunale di Sassari ha accertato il parziale inadempimento della società, condannandola al pagamento di un terzo della somma pattuita (5.900 euro), ma rigettando la domanda di danno non patrimoniale.
Impugnando la sentenza di primo grado, la società di catering ha proposto ricorso lamentando nuovamente la tardività della richiesta degli sposi che, a loro volta, si sono appellati ai giudici volendo ottenere anche il danno non patrimoniale. La Corte d’appello di Sassari ha dichiarato la tardività della denuncia dei vizi, rigettando il ricorso della coppia.
La decisione della Cassazione
Gli sposi decidono di tentare la via dei Giudici di legittimità per vedersi riconosciuto il danno non patrimoniale, ma anche in questo caso non va come avrebbero previsto.
Nell’ordinanza 26485/19 pronunciata dalla Corte di Cassazione si legge “Come precisa il giudice d’appello, il contratto concluso tra le parti costituisce un esempio di contratto di c.d. banqueting, diffuso nella prassi, nel quale un imprenditore, di solito un ristoratore, dietro corrispettivo, assume, mediante organizzazione dei mezzi necessari (locali, personale, cibo e bevande) e a proprio rischio, la realizzazione di un evento – nel caso in esame un banchetto in occasione delle nozze – in favore di un altro soggetto. Si tratta, come deducono i ricorrenti, di un contratto atipico e non comporta – come sostengono i ricorrenti – che nessuna disciplina dei contratti tipici trovi ad esso applicazione.”
Il danno non patrimoniale
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, non può essere considerato intrinseco all’inadempimento della società ma, come già espresso dalla Corte, “deve essere provato secondo la regola generale dell’articolo 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto; ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, eventuale e ipotetico” (così Cass. 28742/2018).
Nel caso specifico, la coppia non aveva allegato alcuna documentazione puntuale che dimostrasse il concreto danno arrecato a causa del pessimo servizio ottenuto, pertanto la Corte rigetta il ricorso compensando le spese tra le parti.
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