In periodo Covid viaggiare è sempre più difficoltoso di come siamo stati abituati a fare: vaccinazioni, tamponi, Green Pass, passaporto, tracciamento… e chi più ne ha più ne metta. Qualche garanzia in più (o meglio, forse qualche pensiero in meno) potrebbe esserci per chi decide di viaggiare affidandosi ad un’agenzia viaggi: ma cosa succede se si rimane bloccati all’estero? E se a viaggiare sono ragazzi minorenni come, per esempio, nel caso di una vacanza studio? Analizziamo insieme cosa prevede la normativa a riguardo.
Le responsabilità dell’agenzia viaggi (anche ai tempi del Covid)
A normare doveri e diritti del viaggiatore e dell’agenzia viaggi cui si affida è il Codice del Turismo dall’art. 32 al 51, come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302.
Oltre alle informazioni precontrattuali e al loro carattere vincolante l’agenzia viaggi ha l’obbligo di prestare assistenza ai viaggiatori qualora sia necessario. All’art. 45 del Codice del consumo viene espressamente indicato che “l’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà […] in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.”
“Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.”
Possibilità di stipulare un’assicurazione contro le spese di annullamento e rimpatrio
L’art. 19 del Codice del Turismo prevede che “Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.”
Per un viaggio maggiormente sicuro è inoltre possibile stipulare un’ulteriore assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio, nel caso in cui non siano espressamente comprese nel prezzo: si tratta di polizze assicurative a copertura delle spese di recesso nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che comportano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. Il Codice del consumo specifica che “ i diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni”.
Rimasti bloccati all’estero, cosa deve fare l’Agenzia viaggi?
Nel caso in cui causa Covid il viaggiatore venga trattenuto all’estero senza possibilità di tornare in Italia l’Agenzia viaggi dovrà supportarlo fintanto che sarà bloccato fuori dall’Italia e, nel caso di viaggiatore minorenne, dovrà garantire un tutor fino al rientro in patria: la stessa soluzione è applicabile nel caso di vacanze studio.
Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188
Non si effettua consulenza legale gratuita.
È assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.